Calcolo Imposta IRPEF 2023

Redditi lavoro dipendente:
Tipo di rapporto di lavoro dipendente:
Redditi Pensione:
Redditi assimilati lavoro dipendente:
Giorni di detrazione lav.dip. e ass.:
Giorni di detrazione pensione:
Redditi detassati (Premi di risultato):
Familiari
Grado Parentela A Carico Perc. Carico Mesi a carico Elimina familiare








Redditi detassati (Premi di risultato)

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale è pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal Decreto. Si precisa che detto limite si intende al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. La legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), al comma 63 ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.

Trattamento Integrativo

Dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell’agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni è maggiore dell’imposta lorda. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda. Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti: a) detrazioni per carichi di famiglia; b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati; c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021; d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l’acquisto di cani guida, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data; f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data; g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per: a. interventi ammessi al c.d. Sisma bonus; b. interventi ammessi al c.d. Bonus verde; c. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate; d. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; e. spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili; f. spese per l’arredo degli immobili giovani coppie; g. spese per acquisto abitazione classe energetica A o B; h. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus; i. superbonus; j. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva). Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca. Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio. In questa applicazione per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro verranno considerate le sole detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR (detrazioni per carichi di famiglia) e quelle di dui all'art. 13, comma 1 del TUIR (detrazioni da lavoro dipendenti).