Con la circolare Inps numero 40 del 02/03/2018 prende definitivamente forma l’incentivo occupazionale strutturale che, dal 2018, sosterrà le imprese nell’arduo compito di coniugare il raggiungimento di obbiettivi di crescita con la sostenibilità economica del costo del lavoro.
Gli aspetti sviscerati dall’istituto con la circolare in commento, sono numerosi e sciolgono finalmente, al meno in parte, i moltissimi dubbi sorti tra gli addetti ai lavori inerenti l’attivazione ed il funzionamento dei nuovi incentivi nei rapporti di lavoro.
Il plurale è d’obbligo, nella medesima circolare infatti viene definito il funzionamento delle seguenti forme incentivate:
- Incentivo alla stabile occupazione strutturale dal 2018;
- Alternanza scuola lavoro;
- Precisazioni sul contratto di apprendistato (tutte le forme);
Ed è proprio quest’ultima forma contrattuale agevolata su cui il legislatore ha introdotto novità rilevanti in termini di convenienza.
Apprendistato Professionalizzante
Il paragrafo 2 del punto 4 della Circolare Inps 40/2018 intitolato “Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato” illustra il bonus aggiuntivo introdotto dal legislatore per la stabilizzazione di contratti di apprendistato professionalizzante.
Il bonus della durata annua, pari al 50% del costo contributivo Inps nel limite di € 3.000 spetterà alle aziende che, dal 01/01/2018 stabilizzeranno contratti di apprestato professionalizzante con soggetti che alla data della “stabilizzazione” non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni).
La novità introdotta permetterà alle aziende di beneficiare, al termine del periodo formativo di durata massima triennale di beneficare:
- Dell’applicazione per un ulteriore anno, decorrente dalla stabilizzazione, della contribuzione prevista per apprendisti;
- Di applicare al termine dell’ulteriore anno agevolato il bonus contributivo pari al 50% del costo contributivo nel limite massimo di € 3.000,00. Tale misura aggiuntiva, sarà applicabile, come specificato dall’istituto solo se al momento dell’avvenuta stabilizzazione contrattuale il lavoratore non abbia compiuto il 30 anno di età.
La misura è strutturale, per cui non necessiterà di ulteriori finanziamenti e sarà applicabile dal 2018 senza alcuna scadenza temporale.
In termini di convenienza, il contratto di apprendistato professionalizzante allunga quindi a 5 anni il periodo di contribuzione agevolata:
- I primi tre anni (massimo) legati al contratto di apprendistato
- Ulteriore anno dopo la stabilizzazione
- Ulteriore anno di bonus contributivo come previsto dal 2018
La circolare sul punto è chiarissima, stabilisce infatti che “Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, sopra citato e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero di cui al citato comma 100, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi”.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
La convenienza del contratto di apprendistato non si limita alla stabilizzazione dei contratti di apprendistato professionalizzante, ma si estende anche apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Il paragrafo 3 del punto 4 della Circolare Inps 40/2018 stabilisce infatti che le aziende che dal 2018 assumeranno, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, spetterà un incentivo pari al 100% del costo della contribuzione INPS nel limite massimo di € 3000,00 per la durata di 36 mesi dalla data di assunzione.
Anche in questo caso, la durata delle agevolazioni superano la durata del contratto di apprendistato, estendendosi per un periodo ulteriore di 36 mesi.
I limiti massimi di età del soggetto, in tal caso, seguono quelli previsti per l’incentivo strutturale 2018 ovvero 35 anni per il 2018 e 30 anni dal 2019.
Entrambi gli esoneri non scontano la contribuzione INAIL la cui misura resta invariata.
Convenienza
Proviamo a rappresentare di seguito lo schema di costo/ risparmio che conseguirebbe da oggi un’azienda con più di nove dipendenti, confermando in servizio un contratto di apprendistato professionalizzante con un giovane under 30, allungando quindi a 5 anni il periodo incentivato. (4 apprendista + 1 bonus 2018).
Come si può notare, al termine dei cinque anni l’azienda potrebbe potenzialmente scontare un risparmio di € 22.105,20.