Il Decreto Legislativo 151/2015 ha completamente riscritto il quadro dei benefici contributivi spettanti alle aziende che assumono lavoratori disabili. Come si apprende dalla lettura dell’articolo 10, l’incentivo consiste in un importo da portare in diminuzione della contribuzione dovuta determinato in funzione della percentuale d’inabilità del lavoratore interessato, in particolare:
- 35% dell’imponibile previdenziale per riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 69% e 79%
- 70% dell’imponibile previdenziale per riduzione della capacità lavorativa pari al meno all’80%
- 70% dell’imponibile previdenziale per riduzione della capacità psichica superiore al 45%
La durata del beneficio è di 36 mesi con estensione fino a 60 mesi per l’ultima tipologia in elenco. Come precisato dalla Circolare Inps 99/2016 vi rientrano le assunzioni e le trasformazioni a tempo determinato (anche di rapporti di lavoro a tempo parziale) avvenute dal primo gennaio 2016. È incentivabile anche il rapporto di lavoro a tempo determinato, per l’intera durata del contratto, rientrante nella terza tipologia dell’elenco di cui sopra a patto che la durata minima del contratto non sia inferiore ai 12 mesi.
Rispetto alle condizioni per beneficiare della misura, oltre al possesso della regolarità contributiva e il rispetto dei consueti vincoli previsti in tema di rapporti di lavoro incentivati se ne aggiunge uno ancor più stringente: l’assunzione o trasformazione spetta infatti solo al verificarsi di un “incremento occupazionale netto” rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. La circolare 99/2016 al punto 5.3 specifica infatti che “Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario”.
In tema di cumulabilità con altri benefici, come ad esempio il bonus occupazionale originariamente introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 o il Bonus Garanzia Giovani, il beneficio risulta cumulabile nel limite del 100% del costo contributivo del lavoratore. La stessa possibilità viene estesa a tutti i benefici di natura contributiva. Restano invece esclusi dal cumulo i benefici di natura economica, come il Bonus Giovani Genitori ed i benefici per assunzione di lavoratori percettori di Naspi.
Il procedimento di ammissione al beneficio è al quanto articolato: il datore di lavoro deve infatti inviare una specifica richiesta tramite l’applicativo DiResCo utilizzando il modulo 151/2015, all’intero della domanda va indicato (oltre i dati del rapporto di lavoro) anche l’importo stimato dell’incentivo. Nei successivi 5 giorni l’INPS accoglie o respinge la richiesta, in caso di accoglimento, nei successivi 7 giorni l’assunzione andrà perfezionata. Nei successivi 14 giorni il datore di lavoro dovrà dare conferma dell’avvenuta assunzione e confermare la prenotazione del beneficio originariamente richiesto. Le aziende che potranno beneficiare della misura vedranno attribuirsi il codice autorizzazione 2Y.
L’importo del beneficio andrà esposto e conguagliato tramite procedura UNIEMENS secondo quanto previsto dal punto 8 della Circolare inps 99/2016, in particolare bisognerà compilare i campi “ Tipo incentivo” “ Ente Finanziatore” e “ importo incentivo” per ogni lavoratore interessato.
Attenzione: Il termine per conguagliare i benefici contributivi per le assunzioni avvenute da Gennaio a Maggio 2016 scade il 16 Settembre 2016.