Dal comma 308 della di Stabilità per il 2017, approvata con Legge n. 232 del 11/12/2016 emerge il disegno del beneficio contributivo che dal 2017 sostituirà le precedenti misure sull’occupazione previste per il 2016 ed il 2015.
Il beneficio in commento, in assenza delle attese istruzioni INPS, viene definito dal comma 308 della Legge 232/2016, della quale si rappresentano di seguito gli aspetti caratterizzanti.
La misura agevolativa spetta per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel settore privato nel periodo 2017-2018.
La platea dei soggetti interessati viene fortemente ridimensionata rispetto ai precedenti incentivi, infatti, mentre in passato erano applicabili a tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato senza alcun limite di età (a patto che non sussistesse un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti) dal 2017 la misura si applica unicamente per le assunzioni, a tempo indeterminato, anche in apprendistato, avvenute entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio da parte di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore.
Brevemente, spetterà nei soli casi assunzioni di studenti che abbiamo svolto presso lo stesso datore di lavoro il proprio programma di alternanza scuola-lavoro. Attenzione, un ulteriore paletto viene imposto in riferimento ai limiti temporali con cui l’assunzione deve avvenire, precisamente entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Per poter beneficiare della misura bisognerà effettuare preventivamente una richiesta all’INPS il quale, solo dopo aver valutato la presenza di un’adeguata copertura finanziaria, ne autorizzerà la fruizione.
Lo sgravio, di durata triennale consiste nell’azzeramento del costo contributivo datoriale, fino al raggiungimento del tetto massimo di € 3250,00. Resta escluso dall’esonero il premio dovuto all’INAIL, che dovrà essere regolarmente versato.