Il datore di lavoro, in forza di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, è tenuto ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali tutti coloro verso i quali intrattiene un rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato.
Le modalità con cui la copertura assicurativa si realizza differiscono per tempo e modalità. Il procedimento conclusivo dell’iter assicurativo si esplicita con il pagamento del premio annuo, da parate del datore di lavoro, tramite il meccanismo del saldo e dell’acconto.
Annualmente l’INAIL, ai fini della determinazione del premio assicurativo, fornisce telematicamente a tutti i datori di lavoro le aliquote da applicare alle differenti voci di tariffa, distinte in base alle lavorazioni svolte dall’azienda. Così l’INAIL ha raggruppato quattro differenti gestioni tariffarie:
- Industria
- Artigianato
- Terziario
- Altre attività
All’interno di ogni gestione tariffarie, vengono poi raggruppate le voci di tariffa, all’interno delle quali bisognerà identificare la mansione del lavoratore ai fini dell’individuazione del corretto profilo tariffario.
Così ad esempio, all’interno del settore terziario, la voce di tariffa 0722 cui corrisponde un tasso annuo ai fini del pagamento del premio pari al 4 per mille, identifica la seguente mansione: “Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili”.
Diversamente, sempre nel settore terziario, la voce di tariffa 0723 cui corrisponde un’aliquota del 10 per mille identifica la seguente mansione: “Personale non previsto in altre voci di tariffa che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti”.
Come è agevolmente riscontrabile, l’INAIL attribuisce un costo assicurativo maggiore in funzione del rischio che la mansione comporta. Maggiore è il rischio assicurativo relativo alla mansione esplicata, maggiore sarà il premio.
I principi che abbiamo sinteticamente esposto non cambiano con lo spostamento del lavoratore in telelavoro; così un impiegato inquadrato con la voce 0722 rimane tale anche in telelavoro. Se da un punto di vista del premio quindi non si registrano aggravi, il vero costo aggiuntivo per l’azienda è rappresentato dalla predisposizione della “postazione di telelavoro” con strumenti idonei alla prevenzione del rischio come da normativa vigente. Naturalmente, questo esempio è valido solo se le modalità di realizzazione della prestazione del lavoratore siano identiche sia a casa che in ufficio. In caso contrario, bisognerà adeguare il profilo di rischio del lavoratore.
Con lo Smart Working invece, l’analisi del profilo assicurativo merita riflessioni maggiormente approfondite. In base all’Articolo 19 del DDL approvato in via definitiva dal Senato, l’obbligo di “messa in sicurezza” si assolve con la consegna annuale di un’informativa scritta dove sono individuati rischi generici e specifici rispetto a questa modalità di svolgimento della prestazione.
Il successivo Articolo 20 del DDL estende poi la tutela dagli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori “agili”. Ed è su questo aspetto che si pongono alcune questioni, ad esempio: esisteranno nuovi profili tariffari per assicurare i lavoratori agili? ed eventualmente a quanto ammonterebbe il tasso applicabile per la determinazione del premio?
Si tratta di domande cui gli opertaori HR e le aziende cercano risposte, e su cui gli Istituti Previdenziali e Assicurativi, unitamente al Ministero del Lavoro, auspichiamo si pronuncino presto.