L’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con il decreto legislativo 14/09/2015 numero 148 ha apportato diverse modifiche al sistema delle integrazioni salariali.
Come elemento comune relativamente ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensiva viene richiesta per tutti i lavoratori interessati, la permanenza minima di un periodo di 90 giorni sulla medesima unità produttiva oggetto dell’intervento.
Tale previsione viene introdotta direttamente dal comma 2 dell’articolo 1 del Decreto in commento il quale dispone che “I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale e’ richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non e’ necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale”.
Con la Circolare 14 del 26/07/2017 il Ministero del Lavoro interviene per la prima volta sul requisito dei “90 giorni” spiegando che, quando i lavoratori hanno prestato lavoro su unità produttive diverse, entrambe interessate da programmi di integrazione salariale gli stessi non rilevano ai fini del requisito delle 90 giornate di effettivo di lavoro.
Secondo il Ministero “In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – si ritiene che nel corso dei programmi contemplati dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
Si tratta di un intervento decisamente atteso, in quanto l’applicazione del nuovo requisito, rischiava di essere eccessivamente stringente, e di lasciar fuori molti lavoratori dai benefici dei trattamenti previsti dalle integrazioni salariali.