Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha recentemente firmato il decreto, tutt’ora al vaglio della Corte dei Conti, con cui vengono definite le modalità per beneficiare degli incentivi previsti dall’articolo 25 del D.lgs. 80/2015 (Jobs Act) per le aziende che, nel periodo 2017/2018 investono in misure di conciliazione dei tempi vita lavoro.
Il beneficio in commento, concesso su domanda fino a esaurimento delle risorse, verrà accordato alle aziende che nel 2017 e nel 2018 abbiano investito in misure di conciliazione vita/lavoro tramite accordi aziendali o territoriali di secondo livello regolarmente depositati presso il sito del Ministero del Lavoro.
L’articolo 3 del citato Decreto definisce le aeree d’intervento delle misure di conciliazione stabilendo tre distinti ambiti:
La fruizione del beneficio richiede l’intervento in al meno due dell’area sopra indicate, di cui al meno una rientrante nelle Misure A o B.
La concessione del beneficio, sotto forma di benefici contributivi, prevede una ripartizione delle risorse così composta:
- 20% Su base fissa alle aziende richiedenti
- 80% Parametrata in base alla dimensione aziendale.
Posto che le risorse stanziate ammontano a 55.2 milioni per il 2047 e 56.4 milioni per il 2018 i benefici complessivamente spettanti alla singola azienda non possono eccedere il limite del 5% del monte retribuzioni ai fini imponibili dichiarate dall’azienda nell’anno precedente (2016 per le domande riferite al 2017). Si tratta di una grandezza su cui vigilerà L’inps in base ai dati comunicati dalle aziende tramite uniemens.
In riferimento alla presentazione delle domande, il Ministero del Lavoro, con l’articolo 6 illustra che sarà l’INPS l’ente preposto all’accoglimento delle istanze ed alla concessione del beneficio.
Le aziende dunque, tramite uno specifico canale telematico che l’INPS metterà a disposizione, indicheranno nella domanda i dati dell’azienda e la data di deposito dell’accordo con la data di relativa sottoscrizione, nonché attesteranno la conformità degli stessi alla disposizione di cui il decreto in commento. L’inps comunicherà l’esito entro il mese successivo previsto per la scadenza dell’invio della domanda.
In tema di scadenze bisognerà tener presente che:
- La domanda per ottenere il beneficio per gli accordi sottoscritti e depositati entro il 31/10/2017 andrà presentata entro il 15/11/2017 – a valere sulle risorse del 2017.
La domanda per ottenere il beneficio per gli accordi sottoscritti e depositati entro il 31/08/2018 andrà presentata entro il 15/09/2018 a valere sulle risorse del 2018.