Con la recente pubblicazione del disegno di legge della Finanziaria per il 2018, emergono i tratti maggiormente caratteristici di quello che dal prossimo anno rapprenderà il bonus occupazionale che, in via strutturale, aiuterà le imprese nel creare occupazione.
Le novità in effetti non mancano, la prima e forse più indicativa, è il carattere strutturale della misura. Ne consegue che dal 2018 in poi, l’assetto del beneficio non muterà nel tempo e non richiederà la presenza della fatidica copertura finanziaria anno per anno.
Il testo della legge spiega che per le assunzioni avvenute dal 01/01/2018 a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti è previsto un incentivo sui contributi previdenziali pari al 50% degli stessi nel limite di € 3000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi.
Cosa vuol dire? Che le assunzioni a tempo indeterminato dal 2018 sconteranno un bonus sui contributi del 50% per la durata di 36 mesi, nel limite di € 3000 annui.
Dal punto di vista soggettivo, la platea dei soggetti interessati è variabile nel tempo, in particolare:
- Per il solo anno 2018, vi rientrano le assunzioni avvenute con soggetti che non abbiano compiuto 35 anni al momento dell’assunzione;
- Dal 2019 in poi, il requisito anagrafico passerà ai 30 anni non compiuti al momento dell’assunzione;
La vera novità forse è rappresentata dalla “portabilità” del beneficio residuo in caso di riassunzione di un lavoratore per cui il precedente datore ne aveva già fruito in parte. Dal 2018 la nuova azienda potrà beneficiare delle somme non godute dal precedente datore in riferimento all’assunzione incentivata.
Anche la trasformazione a tempo indeterminato segue il medesimo criterio previsto per l’assunzione, viene premiata con le stesse misure ed è soggetta ai medesimi limiti di età (da maturare al momento delle trasformazione).
Le novità in effetti non si fermano qui, i benefici che nel 2017 erano previsti per il Sistema Duale (alternanza scuola lavoro) vengono inglobati dalla presente misura (comma 9 articolo 16 DDL).
Anche il Bonus Sud viene rinnovato, come indicato dall’articolo 74, per assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Si applicherà per assunzioni di soggetti che:
- Non abbiano compiuto i 35 anni di età,
- Abbiano età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
La misura è fissa ai 3000 annui, fruibile in 36 mesi anche il tal caso.
Aspettiamo a questo punto di conoscere il testo definitivo della legge e di ricevere le necessarie indicazioni operative dall’INPS. Non mancano i nodi da sciogliere, come ad esempio l’eventuale realizzazione di un incremento occupazionale netto come requisito, e la conciliazione della misura con il Regolamento De Minimis.