Le aziende che nel corso nel 2018 hanno sottoscritto e depositato accordi sindacali aziendali in cui sono state previste e attive misure di conciliazione vita lavoro, possono inoltrare entro il 15/09/2018, attraverso il portale INPS. le domande di concessione del beneficio contributivo di cui il decreto interministeriale 12/09/2017.
Con la Circolare numero 91 del 03/08/2018 l’INPS ha reso noto le modalità di presentazione delle istanze, in particolare le aziende interessate, tramite l’applicazione DI-RES-CO (Dichiarazione Responsabilità del contribuente) dovranno compilare lo specifico modulo “Conciliazione vita lavoro 2018”.
Ricordiamo che è possibile richiedere il beneficio solo se l’accordo sia stato regolarmente depositato in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro entro e non oltre il 31/08/2018. L’accordo deve essere rivolto al meno al 70% del personale in forza al 31/12 del 2017. Il contenuto dell’accordo deve rispettare determinati limiti e attivare misure rientranti in determinati Aree. Potete approfondire il contenuto dell’accordo consultando un nostro precedente articolo la seguente link.
Le risorse stanziate per il 2018 ammontano complessivamente a € 54.600.000,00 e saranno suddivise in base a quanto indicato con la precedente circolare 163/2017 già valida per gli incentivi riferiti all’anno 2017. Le autorizzazioni, con indicazione delle somme accordate, verranno emanate dall’INPS a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
I datori di lavoro autorizzati verrà attribuito il codice autorizzazione 6J (datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. 12 settembre 2017). Il credito spettante dovrà essere esposto nelle denunce Uniemens di novembre e dicembre 2018 utilizzando il codice L902 (conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018).