In questo momento di emergenza sanitaria, caratterizzato per le limitazioni imposte sia alla circolazione delle persone sia alle attività lavorative, alcune organizzazioni stanno provvedendo a stipulare polizze assicurative (o a modificare i piani già in essere) al fine di coprire i propri dipendenti dal rischio di contrarre il Covid-19, tutelando gli stessi dalle perdite ed i dai danni che ne deriverebbero. L’attivazione di strumenti di tutela come quelli indicati, richiede una valutazione dell’impatto fiscale che possono avere all’interno della sfera patrimoniale del dipendente e di riflesso, sulle operazioni di conguaglio che i sostituti d’imposta si trovano a dover effettuare.
In base alle disposizioni vigenti, la tutela garantita in tal senso dal datore di lavoro, sotto forma di premio assicurativo, si qualifica come elemento aggiuntivo della retribuzione e per questo, definibile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Anche se rappresenta un elemento positivo della retribuzione, il valore monetario del premio corrisposto dal datore di lavoro per il finanziamento della polizza a copertura del rischio coronavirus, dovrà essere considerato nel reddito da lavoro dipendente computandone il valore nella formazione tetto dei c.d. fringe benefit, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.
In base a tale previsione, non con concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro se, nell’arco del periodo d’imposta, non superino complessivamente € 258,23. Quando invece il valore della polizza, sommata alle ulteriori grandezze che determinato il valore del fringe (come ad esempio l’attribuzione dell’auto aziendale, dell’immobile o i prestiti concessi ai dipendenti) superino il limite sopraindicato, concorreranno per l’intero ammontare alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In quest’ultima ipotesi, qualora il premio pagato per la polizza stipulata dal datore di lavoro copra anche il rischio di morte e invalidità permanente, occorrerà attribuire la detrazione per oneri sostenuti dal contribuente pari al 19%, come previsto dall’articolo 15, comma1, lett. f ) del TUIR.
Infine, come precisato dall’amministrazione finanziaria tramite la risoluzione 391/E del 21/12/2007, i premi sostenuti a tal riguardo dal datore di lavoro non potranno beneficiare dell’esclusione dal reddito prevista dal comma 2 articolo 51 del TUR, in quanto non rientrano tra i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o anche dal lavoratore, in conseguenza di obblighi contrattuali o regolamenti aziendali, a casse o enti caratterizzate dal fine strettamente assistenziale, il cui limite massimo ammonta ad € 3.615,20 annui.