Con il messaggio n.403 del 26 gennaio 2022 arriva lo sblocco degli esoneri contributivi introdotti o potenziati dalla Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021). Si tratta dell’esonero previsto per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato per under 36, degli incentivi dedicati all’occupazione femminile originariamente previsti dalla Legge n.92/2012 (c.d. Legge Fornero) e della Decontribuzione a favore dell’occupazione nelle regioni caratterizzate da maggiori livelli di disoccupazione (nota come Decontribuzione Sud).
Le tre misure sono infatti concesse per effetto del quadro temporaneo che disciplina gli aiuti di stato nel periodo emergenziale, definito Temporary Framework. La Commissione Europea con la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 ha infatti modificato temporaneamente i limiti d’intensità degli aiuti di cui i singoli paesi (e settori) possono beneficiare. Le autorità italiane hanno quindi chiesto ed ottenuto singole autorizzazioni per l’utilizzo delle risorse necessarie a finanziare gli incentivi previsti dalla legge di stabilità del 2021, a cui è seguita l’autorizzazione con diversi provvedimenti, ma solo fino al 31 dicembre 2021.
Dal 2022 infatti l’utilizzo dei tre benefici era bloccato in attesa di un provvedimento autorizzativo dal parte della Commissione. Attraverso il commentato messaggio l’Inps da quindi dato notizia che in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final è stata prorogata l’applicabilità delle agevolazioni fino al al 30 giugno 2022, nuovo termine finale di operatività del Temporary Framework.
Una buona notizia per le aziende, le quali, potranno tornare a beneficiare di importanti sostegni all’occupazione nel perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Tra le indicazioni fornite dall’Istituto vi sono alcune precisazioni che riguardano le agenzie di somministrazione; viene infatti data la possibilità di beneficiare in modo pieno della decontribuzione sud relativamente ai lavoratori assunti presso le imprese ubicate in una delle regioni incentivabili. In tali casi viene precisato che il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione, nel seguente formato: AAAAMMGGMMMMMMMMMM.
Infin, in relazione all’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, viene precisato che , per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro n.402 del 17 dicembre 2021.