Bonus per l’assunzione di donne, definiti i settori e professioni incentivabili per il 2025

Con il Decreto Interministeriale n.3217 del 30 dicembre 2024 il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce in quali settori e per quali professioni saranno applicabili nel 2025 gli incentivi di natura contributiva previsti dall’articolo n.4 comma 11 delle Legge n.92/2012.

Il bonus in trattazione si traduce in una riduzione della contribuzione datoriale INPS ed INAIL pari al 50% con una durata variabile: 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato oppure 12 mesi per rapporti di lavoro a termine, anche in somministrazione; in caso di stabilizzazione del rapporto a termine incentivato la durata massima non può comunque eccederei 18 mesi.

Le misure agevolative previste “Legge Fornero” sono dedicate, con riferimento al Decreto n.3217 del 30 dicembre 2024 in commento, ai rapporti di lavoro avviati con donne prive di un impiego regolarmente retribuito al meno da sei mesi ed impiegate in un settore o in una professione dove il tasso di disparità occupazionale uomo donna superi il 25% rispetto alla media annua precedente. Tali settori e professioni sono dettagliamene indicati all’interno delle Tabelle A e B allegato al Decreto in commento e vi rientrano a titolo di esempio il settore Agricolo, quello Edile, dell’industria estrattiva, energetica e manufatturiera. Tra i Servizi rientrano invece quelli d’informazione e comunicazione e quelli generali della Pubblica Amministrazione.

Le numerose professioni interessate sono indicate in modo dettagliato all’interno dell’allegato B del sopracitato Decreto (es. Conduttori di veicoli e conduttori di impianti industriali).

La medesima agevolazione, tuttavia, è applicabile anche a donne prive d’impiego da 6 mesi al meno residenti in aree particolarmente svantaggiate di cui la Carta di aiuti a finalità regionale 2022-2027 (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) ed è rivolto anche a donne ovunque residenti prive d’impiego al meno da 24 mesi e lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.

Il Ministero del lavoro con la Circolare 34/2013 ha provveduto a definire quali lavoratori possano ritenersi privi d’impiego regolarmente retribuito ascrivendo a tale categoria coloro che non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure non abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

L’INPS ha provveduto a dare attuazione amministrativa all’articolato incentivo attraverso la Circolare n.111/2013 specificando che il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro somministrati, sia a termine che in formula indeterminata.

Ai fini della fruizione della misura occorre che le aziende interessate inviino una richiesta preventiva di autorizzazione all’INPS compilando il modulo 92-2012, disponibile all’interno delle Comunicazioni On Line del Casetto Previdenziale Aziende.

Il legittimo godimento del beneficio richiede il rispetto dei principi generali in tema d’incentivi di cui il D.lgs. 150/2015, il possesso della regolarità contributiva e la realizzazione un incremento occupazionale netto (Interpello Ministero del Lavoro 34/2014).

Si rappresenta che l’esonero contributo in commento si configura come una misura agevolativa autonomia e distinta rispetto all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 23 del Decreto Legge n.95 del 8 maggio 2024 (Decreto Coesione) a favore dell’occupazione femminile; tale ultima misura infatti, ha previsto per il periodo 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 uno sgravio analogo a quello previsto dalla Legge 92/2012, ma di maggiore intensità (in bonus in tal caso spetterebbe nella misura del 100% nel limite di € 650 mensili). Per la concreta fruizione dell’esonero previsto dal Decreto Coesione occorre tuttavia attendere l’emanazione di uno specifico Decreto del Ministero del Lavoro, delle autorizzazioni da parte dell’UE (non necessarie per il beneficio previsto dalla Legge 92/2012) e delle necessarie istruzioni da parte dell’Inps. Dunque, indipendentemente dall’attuazione degli sgravi pervisti dal Decreto Coesione, continua ad essere fruibile l’incentivo strutturale a favore dell’occupazione femminile già previsto dalla Legge 92/1012, il quale per altro, risulta essere fruibile anche dalle imprese del settore finanziario, contraddistinte dal codice “nace”  K.

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