L’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale 2014. Tra questi si segnalano alcune novità:
- la possibilità di presentare il modello 730/2014 da parte dei soggetti senza un sostituto di imposta, ammessi all’assistenza fiscale;
- La liquidazione dei rimborsi superiori a 4.000 euro, in presenza di contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione;
- La nuova modalità di liquidazione dei crediti e dei debiti nel cedolino paga.
La risoluzione chiarisce che il sostituto deve effettuare i conguagli tenendo esclusivamente conto di quanto indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” che può essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella “Importo da trattenere”) ovvero per quelle a credito (casella “Importo da rimborsare”). Di conseguenza sul cedolino il sostituto non dovrà necessariamente dettagliare le somme cosi come indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730-4 ma può limitarsi ad indicare in competenza o in trattenuta il risultato contabile che ne deriva. Il valore della capienza aziendale utile a determinare se i crediti possono essere totalmente o parzialmente rimborsati sarà alimentato dal risultato contabile a debito già nettizzato dell’eventuale credito presente. Una dichiarazione che presenti sia voci a credito che a debito con un totale saldo a debito ed un pagamento rateale, liquidando per saldo contabile, vengono rateizzati anche i crediti. Gli interessi per pagamento rateale dovranno essere calcolati sull’importo del saldo contabile a debito. Nulla è cambiato invece sull’esposizione dei tributi sul modello F24 e questo ha creato non pochi problemi di gestione. È necessario, a mio avviso, se il fine è quello di semplificare le operazioni per il sostituto di imposta, intervenire anche sul modello di pagamento nonché sulla dichiarazione 770 anno 2015.
Esempio 1:
Modello 730-4
Credito irpef dichiarante 750 euro
Debito addizionale regionale dichiarante 35 euro
Debito addizionale comunale dichiarante 22 euro
Conguaglio a credito 693 euro
Secondo quanto indicato dalla risoluzione il sostituto dovrà indicare nel cedolino l’unica voce di rimborso 730 con valore 693 euro mentre nel modello F24 dovrà indicare nella sezione addizionale regionale l’importo da pagare di 35 euro (tributo 3803) e nella sezione addizionale comunale l’importo da pagare di 22 euro (tributo 3846) mentre i 750 euro andranno a scomputo verticalmente del tributo 1001 (o altro tributo).
Immaginate come questo comportamento in fase di quadratura tra le varie fasi di calcolo possa generare non poche complicazioni, conguagliare nel modello F24 l’importo a credito di 693 euro non era possibile?
Esempio 2:
Modello 730-4
Credito addizionale regionale irpef dichiarante 33 euro
Debito irpef dichiarante 650 euro
Debito addizionale comunale dichiarante 22 euro
Numero rate 4
Conguaglio a debito 639 euro
Secondo quanto indicato dalla risoluzione il sostituto dovrà indicare nel cedolino l’unica voce di rimborso 730 con valore 639/4 = 159,75 euro mentre nel modello F24 dovrà indicare nella sezione erario l’importo da pagare di 650/4 = 162,50 (tributo 4731), nella sezione addizionale comunale l’importo da pagare di 22/4 = 5,5 euro (tributo 3846) e nella sezione addizionale regionale l’importo a scomputo di 8,25 euro.
Il mese successivo verranno calcolati anche gli interessi sull’importo di 639 euro e trattenuti nel cedolino, sul modello F24, invece, gli interessi vanno esposti separatamente tra debito irpef e debito addizionale comunale e in assenza di istruzioni il dettaglio viene ottenuto tramite una ripartizione del valore totale.
Interessi su 639 -> 639 * 0,33% = 0,53
162,50 (4731) + 5,5 (3846) = 168
162,50/168 = 0,967262
0,53*0,967262=0,51 (arrotondato) -> tributo 1630
0,53-0,51=0,02 -> tributo 3795
Ritengo alla luce di questi esempi che la risoluzione dell’agenzia delle entrate in commento di certo non ha semplificato i calcoli, auspico un intervento che chiarisca il metodo di calcolo da utilizzare. A mio avviso versare sul modello di pagamento F24 quanto conguagliato sul cedolino sarebbe la soluzione migliore.