La previdenza complementare ha lo scopo di dare al lavoratore la possibilità di costituirsi una seconda pensione, integrativa, da aggiungere a quella obbligatoria erogata dagli enti di previdenza. Il D.Lgs. 252 approvato nel dicembre 2005 (attuativo della legge delega 243 del 2004) e dai più conosciuto come la riforma del Tfr, ha modificato la previdenza complementare, in particolar modo per quel che riguarda l’adesione dei lavoratori. All’articolo 1, comma 1, delinea l’ambito e la struttura della previdenza complementare evidenziando, con il comma 3, alle varie forme, con distinzione giuridica, pensionistiche collettive ed individuali ed afferma che le forme pensionistiche, definite “fondi pensione” (comma 4), possono essere istituite mediante costituzione di appositi fondi o di patrimoni separati e la costituzione di tali fondi e l’adesione da parte dei lavoratori è libera e volontaria (comma 2 e 3, articolo 3).
Il fondo pensione svolge il ruolo di gestore dei risparmi dei lavoratori dando loro garanzia di una futura pensione.
I fondi pensione chiusi nascono da contratti o accordi collettivi o regolamento aziendale. I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993. Anche i contratti di assicurazione sulla vita sono forme pensionistiche complementari realizzate mediante specifici contratti. Le regole che disciplinano il rapporto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
I fondi pensione sono classificati in:
- Fondi a contribuzione definita, nei quali la prestazione è commisurata ai contributi versati. In queste tipologie di fondi è certa la contribuzione da versare in quanto stabilita fin dall’adesione dal fondo stesso ed incerta la prestazione nel ammontare (i fondi prevedono un comparto garantito), in quanto legata all’andamento del fondo che gestisce e investe le contribuzioni dei singoli lavoratori aderenti;
- Fondi a prestazione definita, nei quali è predeterminata la prestazione. In queste tipologie di fondi la contribuzione rimane variabile per tutto il periodo di partecipazione al fondo pensione, mentre la prestazione è determinata si dal momento dell’adesione.
Dal 1° gennaio 2007 è previsto, per i lavoratori dipendenti, un particolare “percorso decisionale” che ha l’obiettivo di aiutarli a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del proprio tfr. Ai lavoratori viene fornito un tempo di 6 mesi per decidere sulle sorti del proprio tfr.