A partire dal 1/1/2013, con riferimento ai lavoratori a tempo determinato, con esclusione dei seguenti casi: lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, quelli assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, apprendisti, lavoratori dipendenti di PA ex art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/01, è previsto un contributo aggiuntivo pari all’1,40%.
Il rimborso del contributo aggiuntivo è dovuto in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o di riassunzione con contratto a tempo indeterminato, quest’ultima da effettuarsi entro un periodo massimo di 6 mesi dalla data di cessazione.
Fino al 31.12.2013 il datore poteva recuperare al massimo 6 mesi della contribuzione versata in precedenza. A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.
In questi giorni ho letto che il rimborso del contributo viene equiparato ad una forma di agevolazione per il datore di lavoro. Inasprire l’onere da parte del datore di lavoro (“per favorire il rilancio dell’occupazione!”) per poi riconoscere la restituzione come forma agevolata mi sembra un po’ eccessivo. Riconoscere la restituzione come una forma di agevolazione equivale, a mio avviso, ad equiparare il lavoratore a tempo indeterminato fino dalle sue origini.
La restituzione ( integrale ) è di fatto un ritorno alla normalità , non uno sgravio !