Regime fiscale per i non residenti

Nell’articolo 7 della legge europea 2013 bis cambia il sistema di tassazione per i soggetti non residenti


ART. 7.

(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti « non residenti Schumacker »). Procedura di infrazione n. 2013/2027).

1. All’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».


I non residenti, quindi, potranno detrarre dall’imposta o dedurre dall’imponibile gli oneri detraibili/deducibili come un qualsiasi cittadino residente a patto che il reddito prodotto in Italia dal soggetto sia pari almeno al 75% del complessivo e che non goda di agevolazioni analoghe nello Stato di residenza. In quest’ultimo caso adesso si attendono istruzioni su come certificare la non fruizione di altri benefici.

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