Con la risoluzione n. 13/E del 10/02/2015 l’agenzia delle entrate dirama i codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento unificato F24 relativamente alle somme rimborsate ai percipienti alle eccedenze di versamento delle ritenute.
Vengono forniti i codici tributo per compensare i crediti relativi alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale e ciò dovrebbe consentire al sostituto di imposta di usufruire di un ulteriore tetto mensile dal quale poter attingere per poter rimborsare ai dipendenti le somme derivati da 730, superando cosi il limite dei versamenti fiscali effettuati nel mese.
Viene inoltre precisata l’impossibilità di utilizzare il codice 1713 a credito, al suo posto va indicato il codice tributo 6781.
Ricordo che le “compensazioni interne” non più ammesse sono da intendersi quelle che non trovano capienza come compensazione diretta, ossia un credito di erario generato a conguaglio viene recuperato nell’ambito dello stesso tributo, un credito di addizionale regionale viene recuperato nell’ambito della stessa regione, un credito di addizionale comunale viene recuperato nell’ambito dello stesso comune.
Un credito di 1001 relativo all’anno 2014 viene recuperato fino a capienza del tributo del 1001 sempre relativo all’anno 2014.
Un credito di 3802 regione Lazio relativo all’anno 2014 viene recuperato fino a capienza del tributo del 1001 sempre relativo all’anno 2014.
Un credito di 3848 comune Roma relativo all’anno 2014 viene recuperato fino a capienza del tributo del 1001 sempre relativo all’anno 2014.
Oltre questa capienza si ottiene la compensazione da evidenziare nel modello F24.
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