Il Ministero del lavoro ha recentemente pubblicato lo schema di decreto legislativo che, salvo modifiche proposte delle commissioni competenti, modificherà le regole che fino ad oggi hanno disciplinato il diritto e la tutela alla genitorialità. Tali regole, disciplinate dalla legge 151/2001, meglio nota come Testo unico della Maternità e della Paternità, vengono modificate nel disegno del Governo, con l’intento di incrementare le tutele economiche e contrattuali già presenti nel nostro ordinamento.
La prima novità riguarda la durata congedo di maternità, meglio noto come “Maternità Obbligatoria”; la durata complessiva di tale periodo è pari a cinque mesi e un giorno (considerando anche la data parto) suddivisa tra:
Periodo ante parto – nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
Periodo post parto – che si protrae nei tre mesi successivi la data di;
Posto che l’inizio del congedo di maternità viene calcolato in base ad una data di parto presunta (desumibile dalla certificazione prodotta dalla lavoratrice) possono verificarsi due casi distinti:
- Data parto effettiva successiva alla data presunta
- Data parto effettiva anticipata rispetto alla data parto presunta
Nel primo caso, come già previsto originariamente dal Testo Unico della Maternità, la durata del congedo si estende anche oltre i cinque mesi e più precisamente di un periodo pari ai giorni che separano la data di parto presunta da quella effettiva.
La novità introdotta dall’articolo 2 del futuro decreto, riguarda invece i casi di data parto anticipata. In tali casi in fino ad oggi, la durata complessiva del congedo di maternità non poteva superare i cinque mesi in quanto la lavoratrice avrebbe fruito dei giorni non goduti nel periodo ante parto in via successiva allungando il periodo post parto, per il numero di giorni che hanno anticipato la data parto effettiva, pur sempre rispettando la durata complessiva di 5 mesi.Grazie alle nuove regole invece, alla lavoratrice che abbia anticipato il parto, non solo sarà possibile fruire successivamente dei giorni di anticipo rispetto al parto presunto, ma questi si sommeranno ai giorni fruibili nel post parto, allungando il periodo del congedo anche oltre i cinque mesi.
finalmente una spiegazione chiara e sintetica !! grazie
Grazie a lei
Saluti