Per i soggetti fiscalmente incapienti la scelta di optare per il tfr in busta paga può avere riflessi positivi nei confronti del Bonus Renzi qualora per effetto della Quir sia generata una imposta maggiore di zero.

Questa è stata la precisazione del ministero dell’Economia sciogliendo il dubbio che sia era generato con il Dpcm 29/2015 nel quale veniva esclusa la quota di Quir ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la determinazione della spettanza del Bonus Renzi. Il ministero, così come è stato precisato per la detassazione nella circolare 14 maggio 2014, n. 9, consente che la quir venga sommata al reddito per la verifica del secondo requisito di spettanza del bonus, ossia la capienza di imposta netta determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le sole detrazioni di lavoro dipendente.

Circolare 14 maggio 2014, n. 9, paragrafo 3.1
3.1 Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività
………….
L’art. 2, comma 2, del DL n. 93 del 2008 stabilisce che i redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro.
Ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *