Con la Circolare 139/2015 del 17 Luglio 2015, l’Inps fornisce indicazioni in merito alle nuove regole da applicarsi alla fruizione del congedo parentale, in conseguenza delle modifiche intervenute al Testo Unico sulla Maternità e Paternità, per effetto della legge delega 10 Dicembre 2014 Numero 183.
Scopo della nuove regole è garantire una maggiore flessibilità, per i lavoratori, in tema di conciliazione dei tempi famiglia – lavoro. In tema di congedi parentali ( la maternità facoltativa per intenderci) la circolare in commento spiega che le nuove regole si applicheranno unicamente per il 2015, o meglio, per i periodi di congedo intervenuti dal 25 Giugno 2015 al 31 Dicembre 2015. Trattandosi di una misura sperimentale, eventuali “ rinnovi” dovranno essere stabiliti con appositi decreti che ne individuino la copertura finanziaria.
Il primo punto di interesse, è rappresentato dall’elevazione ai 12 anni del bambino del limite temporale per la fruizione del congedo parentale. Il diritto in commento è riservato ad ogni genitore lavoratore e di estende ai casi di adozioni nazionali e internazionali. In precedenza tale limite era fissato entro e non oltre gli 8 anni di vita del bambino.
Il secondo aspetto di rilevo è l’elevazione del limite a 6 anni di vita del bambino, del periodo entro cui si ha diritto a percepire l’indennità a carico INPS pari al 30 % della retribuzione media giornaliera. Il limite a tale indennizzo resta invariato a sei mesi, mentre il limite temporale per la fruizione era precedentemente fissato entro i 3 anni di vista del bambino.
Vi sono alcuni casi in cui il diritto alla percezione dell’indennità pari al 30 % viene conservata, ma solo se si rispettano di alcune condizioni, ovvero se il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio – vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015). I casi in cui il diritto alla percezione dell’indennità viene mantenuto si riferiscono ai casi :
- Fruizione del congedo parentale oltre la scadenza dei sei mesi;
- Fruizione del congedo parentale tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino;
Le domande relative al godimento dei periodi in commento dovranno essere presentate necessariamente in via cartacea, in attesa che l’INPS aggiorni le proprie procedure.
. In un certo numero di argomenti sarei d’accordo con te, credo, dopo la lettura.
Spero che non smetti improvvisamente di scrivere come
la maggior parte fa. Voglio di più