Con il Decreto Ministeriale 14/09/2015 numero 17981 il Ministero del lavoro rinnova anche per il 2016 la possibilità per le imprese non soggette alla CIGS di fruire del beneficio contributivo pari al 35% sul monte contributivo dovuto per i lavoratori soggetti a contratti di solidarietà, i quali, prevedano una riduzione d’ orario non inferiore al 20% dell’orario di lavoro.
Rientrano nell’oggetto del beneficio :
- I contratti di solidarietà di tipo difensivo, i quali comportino una riduzione di orario di lavoro al fine di evitare riduzioni di personale;
- I contratti di solidarietà di tipo espansivo, dove la riduzione di orario di lavoro è imposta al fine di permettere l’assunzione di nuovi lavoratori;
Sono ammessi al beneficio i Contratti di solidarietà che prevedano una riduzione dell’orario di lavoro in misura non inferiore al 20% dell’orario di lavoro. Il contratto di solidarietà deve inoltre prevedere un piano d’investimento finalizzato a migliorare la produttività di entità analoga al beneficio spettante.
Il beneficio spettante, la cui durata non potrà eccedere i 24 mesi, è pari al 35% del costo contributivo dei dipendenti sottoposti al trattamento di solidarietà.
Le aziende interessate dovranno produrre una specifica istanza, allegando il contratto sottoscritto e il relativo piano di investimento, tramite un apposita procedura telematica in fase di rilascio. Le domande pervenute saranno poi esaminate dal Ministero e successivamente accolte o scartate, in considerazione della consistenza del piano d’investimenti richiamato in precedenza.