Con la pubblicazione del disegno di Legge di Stabilità, attualmente in corso di approvazione (e modifica) alle Camere, prende forma l’intenzione dell’attuale legislatore ingrandire il perimetro delle iniziative di Welfare all’interno delle Aziende.
Procedendo con ordine apprendiamo che dal 2016 i lavoratori beneficeranno di un’importante reintroduzione, parliamo della detassazione sulle somme erogate per incrementi di produttività, le quali, generalmente collimano con l’erogazione del premio di rendimento annuale lì dove previsto dalla contrattazione collettiva. La detassazione lo ricordiamo, consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva, comprensiva anche della addizionali regionali e comunali, pari al 10% nel limite di € 2000,00 annui, per i lavoratori con un reddito annuo (precedente) di € 50.000.
Dall’articolo 12 del DDL in commento emergono ulteriori aspetti, che se confermati nella versione definitiva, apriranno nuovi scenari in tema di Welfare proprio in concomitanza dell’erogazione dei Premi di Rendimento. Il Comma 2 dell’articolo 12 infatti, introduce una novità assoluta nel nostro ordinamento, ovvero quella di escludere dal reddito (e quindi da ogni imposta) le somme di cui gli articoli 51 e 100 del TUIR anche quando le stesse siano fruite, del tutto o in parte, per scelta del lavoratore, in sostituzione dell’erogazione del premio di risultato.
Questa novità, in effetti, se dal punto di vista legislativo rappresenta un un’innovazione assoluta, dal punto di vista pratico rappresenta la volontà del Legislatore di normare una prassi or mai divenuta consuetudine in molte aziende in occasione dell’erogazione di premi di risultato.
Niente più tabù quindi, se in occasione dell’erogazione del Premio il dipendente sceglierà (del tutto o in parte) di fruire l’equivalente del suo importo monetario nelle forme previste dagli articoli 51 e 100 del TUIR.
Una buona notizia per le aziende, le quali risparmieranno per interno il costo contributivo del PDR, ed anche per i dipendenti, che eviteranno di pagare imposte e contributi sugli importi in commento (naturalmente nel rispetto dei limiti previsti dal TUIR).