Con l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2017 il legislatore ha armonizzato la durata delle prestazioni straordinarie previste dai fondi di solidarietà del Credito e Credito Cooperativo, allungando fino a 7 anni il periodo di massima permanenza al fondo nei casi di prepensionamento nell’ambito di procedure di esodo. L’estensione del periodo, apprendiamo dal comma 234 Art.1 della legge in commento, avrà luogo dal 01/01/2016 e si estenderà fino a tutto il 31/12/2019.
L’applicazione della misura, è comunque subordinata al recepimento dell’adeguamento dei regolamenti dei rispettivi fondi, da attuare con appositi decreti del Ministero del Lavoro entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della legge presumibilmente entro il giorno 01/04/2017 (concretamente il termine dovrebbe essere quindi fissato per il 31/01/2017).
Le novità tuttavia non si fermano qui, già dal 2016 infatti, apprendiamo dal testo legislativo, le aziende o i gruppi coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma potranno beneficiare:
- Per il 2016 di un importo pari all’85% della prestazione (assegno straordinario) e della relativa contribuzione figurativa;
- Per il triennio 2017 2019 di un importo pari al 50% della prestazione (assegno straordinario) e della relativa contribuzione figurativa;
Il beneficio, introdotto per aumentare la stabilità e rafforzare la patrimonializzazione delle aziende o i gruppi sopra indicati, sarà concesso su domanda degli interessati fino al limite massimo delle risorse stanziate.
Si tratta in effetti di una misura molto rilevante, che permetterà alle aziende interessate da processi di ristrutturazione di ridurre fortemente il costo legato alle operazioni di esodo dei lavoratori, che nei 7 anni, matureranno il diritto alla pensione.
Naturalmente, dopo il necessario aggiornamento del regolamento dei fondo, dovrà essere l’INPS a fornire le indicazioni con cui poter effettuare la domanda del beneficio.