Il processo di telematizzazione che sta perseguendo l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale mette nel mirino la “vecchia” domanda che i percettori di Assegni Nucleo Familiare dovevano presentare, ovvero il modello SR16 ANF/DIP. Con la circolare N.45 del 22/03/2019 viene infatti abolita la presentazione cartacea del modello al datore di lavoro a favore della presentazione di una nuova istanza, in modalità telematica, direttamente presso l’INPS.
Una rivoluzione telematica che interessa lavoratori ed aziende, in quanto se da una parte i lavoratori dovranno obbligatoriamente presentare dal 01/04/2019 domanda di assegno nucleo familiare tramite servizi telematici INPS, anche i datori di lavoro dovranno modificare le modalità di gestione di questo storico strumento a sostegno della famiglia. Sarà infatti lo stesso Istituto Previdenziale a mettere a disposizione delle aziende gli importi erogabili ai dipendenti che avranno effettuato domanda. Ma procediamo con ordine nella disamina delle novità.
Domanda Telematica dal 01/04/2019
Come indicato dalla Circolare 45/2019 dal giorno 01/04/2019 i lavoratori interessati non dovranno più presentare il modulo SR16 al proprio datore di lavoro, ma dovranno necessariamente istruire una domanda telematica tramite i servizi telematici INPS. Il cittadino potrà costantemente monitorare lo stato della pratica, in ogni fase dell’istruttoria, fino al momento dell’erogazione da pare da parte del datore di lavoro.
Come presentare la domanda ANF (settore non agricolo)
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Gestione arretrati, aziende fallite o cessate
Come indicato dalla Circolare, eventuali domande di prestazione arretrate, dovranno essere presentate tramite il nuovo canale, al datore di lavoro competente in base al rapporto di lavoro ove il diritto alla prestazione è maturato. Ne consegue che, in base al criterio di competenza (4.1 Circolare 45), gli arretrati maturati presso il datore di lavoro A dovranno essere erogati dal datore di lavoro A, mentre gli assegni maturati presso il datore di lavoro B dovranno essere liquidati dal datore di lavoro B. Il presupposto basilare resta comunque la presentazione della domanda ANF tramite i canali informatici messi a disposizione dall’INPS.
In caso di aziende cessate fallite, si apprende dal provvedimento, sarà direttamente l’istituto a procedere con il pagamento e non più il datore di lavoro precedente. Resta da chiarire sul punto come occorra intervenire in caso di operazioni societarie o cessioni individuali, in cui l’azienda cedente non cessi la propria attività. Sul punto immaginiamo un intervento chiarificatore a breve.
Autorizzazioni particolari
Come ribadito dall’INPS, non vengo meno con il nuovo processo le autorizzazioni particolari necessarie ai fini dell’erogazione ANF (si pensi ai casi di nuclei familiari in cui siano presenti entrambi i genitori, non sposati, ma con al meno un figlio). In questo caso, l’interessato presenterà domanda di riconoscimento come di consueto, ma al termine del procedimento, diversamente dal passato, anziché ricevere una specifica autorizzazione ANF 43 inizierà, su richiesta dell’istituto stesso, l’istruttoria di una domanda ANF che dia seguito al pagamento delle somme cui si ha diritto (Punto 2.1 Circolare 45/2019).
Istruzioni per i Datori di Lavoro
La rivoluzione informatica portata avanti dall’Istituto, con l’intento nobile di eliminare del tutto i tentativi di frode ai danni dello Stato, interessa notevolmente anche le modalità con cui le aziende dovranno gestire le erogazioni di ANF. Dal 01/04/2019 infatti, le aziende non potranno più accettare domande in formato cartaceo dei propri dipendenti, e questo è vero sia per le domande di competenza 01/07/2018 – 30/06/2019 sia per domande di arretrate. Sarà il percettore a inviare domanda all’INPS e lo stesso istituto, sulla base delle domande ricevute (correnti e arretrate) comunicherà tramite una nuova funzionalità di utility all’interno del cassetto previdenziale, gli importi massimi erogabili per singolo percettore. Mensilmente quindi ogni datore di lavoro dovrà effettuare la verifica dei nuovi beneficiari aventi diritto all’erogazione di ANF. Bisogna precisare al riguardo che l’INPS metterà a disposizione l’elenco dei beneficiari con gli importi massimi erogabili mensilmente, sarà poi il datore di lavoro a dover determinare con precisione l’importo erogabile in funzione delle ore di lavoro effettive mensili/settimanali e in caso di assenze che non danno diritto alla maturazione decurtarne la spettanza. L’importo erogato non potrà comunque superare l’importo massimo teorico indicato dall’istituto. Con successivi messaggi l’INPS renderà nota l’attivazione della funzione a favore delle aziende. Novità anche sul fronte Uniemens, saranno a breve istituite infatti nuove causali per i conguagli ANF comunicati in via telematica.