Come previsto dalla circolare Inps 88 del 22/05/2017 dal giorno 18/07/2017 sarà possibile richiedere la corresponsione, dalla parte dell’INPS, del contributo utile al finanziamento degli oneri relativi alle rette corrisposte per asili nido pubblici o privati.
Questa misura è stata originariamente introdotta all’interno del nostro ordinamento dalla Legge 92/2012 con la quale sono stati avviati in via sperimentale per il periodo 2013-2015, i servizi “alternativi alla fruizione del congedo parentale”
In particolare, la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità obbligatorio ed in alternativa al congedo parentale, ha la facoltà di richiedere, per un periodo di undici mesi, un contributo utilizzabile per il servizio di baby-sitting ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (art. 4, comma 24, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92, D.M. 22 dicembre 2012).
Successivamente, l’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato per il biennio 2017-2018 la misura.
Il bonus
Il beneficio consiste in un importo annuo di € 1000,00 corrisposto dall’INPS in 11 rate mensili da 90,91 ed è utile al pagamento delle rette pagate per asili nido pubblici o privati.
A chi spetta
Tutti i nati dal 2016.
Condizioni di spettanza
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).
- residenza in Italia;
- relativamente al solo beneficio di cui al comma 3) del citato DPCM (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al solo beneficio di cui al comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione): il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.
Invio della domanda
La domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.