Con il decreto interministeriale 27/10/2016 del Ministero del Lavoro sono stati definiti i settori di attività caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale tra uomini e donne. Tale decreto si inserisce in programma di aiuti all’occupazione più ampio, originariamente introdotti dalla legge 92/2012. Si riporta di seguito un riepilogo dettagliato degli aiuti in commenti unitamente alle istruzioni che l’INPS nel tempo ha diramato.
Circolare Inps 111/2013
A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione (e trasformazioni) di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
Uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”; In relazione a questa categoria di lavoratori:
- Si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego;
- L’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione
- Il possesso dello stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.
Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; In relazione a questo tipo di lavoratrici devono sussistere contemporaneamente due condizioni :
- Risiedere un Area Svantaggiata Deve trattarsi di un’area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese; (Si veda Mess. Inps 6319/2014) la carta è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 Novembre 2007.
- Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (Mess INPS 12212/2013): La nozione di lavoratore “privo di un impiego regolarmente retribuito” è stata definita dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 e l mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013.
Deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato:
- Non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- Né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; In relazione a questo tipo di lavoratrici devono sussistere contemporaneamente due condizioni:
- Priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (già visto in precedenza).
- Con una Professione o di un settore economico (alternativamente) caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere: per il 2017 il Ministero del Lavoro, ha individuato tali settori e professioni tramite il Decreto Interministeriale 27/10/2016 ( si vedano allegati A e B)
Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. In questo caso la mancanza dell’impiego regolarmente retribuito si estende per 24 mesi.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo spetta (anche in caso di somministrazione) per:
- Le assunzioni a tempo indeterminato;
- Le assunzioni a tempo determinato;
- Le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
- L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione (su cui vedi le precisazioni esposte di seguito, nei paragrafi 2.2 e 2.3).
- L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro:
- In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
- In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
- Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi. La trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.
- L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina
del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.
Adempimenti per i Datori di Lavoro
Per fruire dell’incentivo (si veda Mess. 12212/2013) tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare, tramite Cassetto Previdenziale Aziende, apposita comunicazione all’INPS; La comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva (uniemens) ove viene indicata la contribuzione agevolata. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.
In base alla circolare INPS 102/2014, i datori di lavoro interessati, dovranno compilare ed inviare la dichiarazione sugli Aiuti “De Minimis” in conseguenza del nuovo Regolamento Comunitario 1407/2013.
Datori di lavoro che operano col il sistema UNIEMENS
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente.
I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
Datori di Lavoro Ex Enpals
La denuncia del lavoratore interessato all’incentivo ex art. 4, commi 8-11, l. 92/2012 sarà effettuata sulla base delle seguenti modalità: Per i datori di lavoro ammessi all’incentivo, che si avvalgono del flusso integrato in UNIEMENS, esponendo il codice “LA” nell’elemento individuale <CodiceAgevolazione>;