Conferimento del TFR alla previdenza complementare: nuove indicazioni dalla Covip

Con la delibera COVIP del 25 maggio 2016 vengono introdotti ulteriori aspetti procedurali al fine di perfezionare l’iscrizione a forme di previdenza complementare (Fondi negoziali) da parte di lavoratori dipendenti del settore privato.

Le novità introdotte si concretizzano con l’introduzione di nuovi aspetti:

  • L’obbligo a carico del fondo di previdenza di pubblicare annualmente un prospetto denominato “informazioni chiave per l’aderente”.  Al suo interno vengono riportate le indicazioni essenziali sul funzionamento del fondo, con particolar riferimento al finanziamento, i comparti d’investimento e le prestazioni garantite dallo stesso.
  • L’obbligo a carico del fondo di redigere un documento denominato “la mia pensione complementare”. Scopo del documento è simulare la pensione integrativa spettante in conseguenza dell’adesione.

Posto che le iscrizioni ai fondi di previdenza, in via ordinaria o telematica, non possono perfezionarsi se l’aderente non avrà preso visione della suddetta documentazione, il ruolo dei datori di lavoro diventa cruciale per il rispetto delle novità introdotte.

Saranno infatti i datori di lavoro a fornire la documentazione in commento, unitamente alla tradizionale nota informativa del fondo prescelto. Naturalmente, l’iscrizione al fondo di previdenza si perfeziona con:

  • L’iscrizione dell’interessato al fondo prescelto (telematica o cartacea)
  • La compilazione del modello TFR2

Le nuove disposizione sono in vigore dal 01/06/2017 e ne restano escluse le modalità di conferimento “tacite” come il silenzio assenso.

tfrcovip

Ricordiamo infatti che le regole per il conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, che interessano tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (anche in caso di socio lavoratore con rapporto di lavoro di tipo subordinato) prevedono due modalità con le quali il lavoratore può effettuare la propria scelta:

Modalità Esplicita: Entro sei mesi dall’assunzione il lavoratore potrà decidere se:

  • Conferire il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare (scelta irrevocabile);
  • Mantenere il proprio TFR presso il datore di lavoro (scelta revocabile in ogni momento della vita lavorativa).

Modalità Tacita (nota come silenzio assenso): Si verifica quando nei sei mesi di tempo il lavoratore non esercita alcuna scelta. In conseguenza, a decorre dal mese successivo a quello di scadenza del periodo il datore di lavoro conferirà il TFR:

  • Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma collettiva; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
  • In caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
  • Qualora non siano applicabili le disposizioni sopra indicate, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS (Fondinps).

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