Con la circolare INPS 152/2015 arrivano le indicazioni operative per la gestione del congedo parentale ad ore, possibilità originariamente introdotta dalla legge di Stabilità per il 2013.
Il disegno originario del testo normativo prevedeva il demando alla contrattazione nazionale della regolamentazione dell’istituto, con il decreto legislativo numero 80 del 2015, il legislatore è intervenuto colmando il vuoto normativo creatosi dalla contrattazione nazionale, disponendo per l’appunto, che in assenza di disposizioni provenienti dalla contrattazione collettiva, la fruizione del congedo è disciplinata dal decreto in commento.
Quanto disposto tuttavia ha carattere transitorio, in quanto la nuova modalità di fruizione sarà possibile solo dal 25/06/2015 al 31/12/2015. Le domande andranno comunque presentate tramite gli appositi canali telematici messi a disposizione dell’istituto.
L’INPS, recependo quanto previsto dal decreto legislativo 80/2015, ha fornito le necessarie istruzioni con la circolare 152/2015, di cui riportiamo di seguito gli aspetti caratterizzanti :
- “Igenitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi”.
- La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le circolari n. 17 del 26 gennaio 1982 – AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17 gennaio 2003).
- Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
- Con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
- I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.