L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimelo n. 76124 del 14 aprile 2017, introduce nuovi e stringenti obblighi ai Sostituti d’imposta in tema di conguaglio dei risultati contabili riportati nei 730/4 dei propri dipendenti.
Secondo quanto disposto dal provvedimento in commento “il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale”.
Ne consegue quindi che per ogni lavoratore per cui non sia possibile effettuare il conguaglio, o più generalmente, per ogni nominativo contenuto nei file.Rel messi a disposizione dall’Amministrazione Finanziaria per cui il sostituto non possa effettuarne la liquidazione, sarà il Sostituto stesso a doverne dare comunicazione con l’invio di un nuovo file.
La necessità di questo nuovo adempimento è da individuare nella necessità da parte dell’Agenzia di individuare in modo preciso quale sia il Sostituto che potrà effettuare le liquidazione delle somme dovute.
Tempi purtroppo troppo stringenti, il termine d’invio della predetta comunicazione è stato infatti fissato entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili. Tempi strettissimi dunque nella gestione dei 730 e nuove difficoltà in vista delle operazioni di conguaglio, ancora una volta a farne le spese sono gli intermediari e tutti gli operatori del settore.