Dalla legge n. 236/1993 viene estesa la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà anche alle aziende escluse dalla normativa in tema di CIGS, ma che comunque sono soggette alla procedura di mobilità ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991.
Aziende destinatarie
• Aziende con più di 15 dipendenti non destinatarie della normativa CIGS e che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24, legge n. 223/1991;
• Aziende fino a 15 dipendenti non rientranti ne campo di applicazione della CIGS, che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (Min. lav., nota 3/11/2009, prot. N. 14/0022114);
• Aziende artigiane non rientranti nel campo della CIGS se i lavoratori sono beneficiari di una prestazione a carico di fondi bilaterali di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
Alle aziende in questione per un periodo massimo di due anni viene concesso un contributo pari alla metà del mote ore retributivo corrispondente alle ore perse. L’importo comprende la quota spettante all’impresa e la quota spettante ai lavoratori interessati alla riduzione di orario. Generalmente le aziende nell’accordo cedono la loro quota a favore dei lavoratori.
Trattasi, pertanto, di un contributo, non avente natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai fini fiscali concorre alla determinazione del reddito. Ai fini pensionistici viene riconosciuto l’accredito dei contributi per intero.
Anche per tale istituto viene concesso l’esonero dell’applicazione dei minimali di retribuzione ed a tale scopo viene attribuito il codice autorizzazione 5X.
Per la concessione del contributo alla domanda da presentare alla DPL competente per territorio va fornito l’elenco nominativo del personale interessato, sottoscritto dal responsabile dell’azienda, con l’indicazione per ogni lavoratore:
a) [RL] -> Retribuzione lorda dei 12 mesi precedenti (escluso lo straordinario) denunciate all’inps;
b) [OR] -> Totale ore retribuite nei 12mesi precedenti;
c) [ORM] -> [RL]/[OR] -> Rapporto tra punto a) e punto b): retribuzione media oraria;
d) [ORR] -> Il numero complessivo di ore di riduzione per le quali si chiede il contributo;
e) [IS] -> [ORM] X [ORR] / 4 -> L’importo dell’integrazione dovuta a ogni lavoratore generato dal prodotto tra la retribuzione oraria media e le ore di retribuzione richieste diviso 4.
Tra gli elementi costituenti la retribuzione rientrano tutti gli elementi assoggettati a contribuzione costituenti la retribuzione globale di fatto (nota Ministero del Lavoro n. 8781/2009). Vanno compresi tutti gli elementi erogati carattere di continuità, comprese le mensilità aggiuntive erogate nel periodo. Va escluso il rateo tfr come precisato dal Ministero del lavoro con nota n. 16582/2009.
Rapporti con altri istituti
Come per i CDS difensivi per le imprese soggette alla CIGS, anche per questo evento gli altri istituti come le ferie, le mensilità aggiuntive ed il tfr matureranno in base alle ore effettivamente svolte. Per le mensilità aggiuntive è già prevista un’integrazione.
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