L’entrata in vigore del Decreto Dignità, avvenuta il giorno 11/08/2018 grazie alla legge di conversione n.96 del 9 agosto 2018, ha introdotto con l’Articolo 1 Bis alcune modifiche al Bonus per l’occupazione stabile previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Le modifiche apportate dal Decreto riguardano in sintesi l’allargamento della platea dei soggetti interessati ed il numero di anni per cui tale incremento potrà essere applicato.
Dal punto di vista dei soggetti incentivabili viene infatti aumentato il limite massimo di età del soggetto assunto, che dal precedente limite di 35 anni valevole per il solo 2018 viene esteso anche per gli anni 2019 e 2020.
Secondo lo schema imposto dal disegno del legislatore saranno quindi incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2018,2019 e 2020 di soggetti che alla data di assunzione (a tempo indeterminato) non abbiano compiuto il 35 anno di età e che in precedenza non abbiano avuto con il medesimo datore di lavoro o presso altro datore, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le impostazioni legislative precedenti, prevedevano in origine un abbassamento dell’età massima del lavoratore a 30 anni per gli anni successivi al 2018. Grazie alle modifiche apportate del Decreto Dignità, saranno incentivabili le assunzioni di soggetti aventi massimo 35 anni per gli anni 2019 e 2020.
In base all’attuale struttura, dal 2021 il limite di età massimo del soggetto incentivabile tornerà poi ad abbassarsi nuovamente (salvo future modifiche) al compimento del 30 anno di età.
Le novità in vigore dal giorno 11/08/2018 possono quindi essere sintetizzate come da tabella seguente:
In base al testo del decreto (Art 1 Bis) l’incentivo riguarderà tutte le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti di soggetti che, in base ai sopraesposti limiti di età, non abbiamo in precedenza svolto attività lavorativa a tempo indeterminato (In tutta la vita lavorativa). La misura del beneficio consiste in uno sconto contributivo del 50% (esclusi i premi INAIL) per la durata di 36 mesi, nel limite massimo di € 3.000,00 annui.
L’applicabilità della misura, per il biennio 2019 -2020 (limitatamente all’innalzamento dei limiti di età) è subordinata comunque all’emissione di un apposito Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero delle Finanze, con cui saranno individuate le modalità attuative dell’incentivo stesso.
Alcune riflessioni sulla tipologia di assunzioni incentivabili meritano spazio in relazione alla possibilità che i benefici spettino solo in caso di applicazione del regime di tutele crescenti. Sul punto infatti, già con l’esonero previsto dalla legge 2015/2017 è intervenuto l’INPS, il quale con la circolare 48 al punto 2 ha disposto che il beneficio spetti “anche nelle ipotesi in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015”. A parere di chi scrive, è ragionevole pensare che tale schema resti immutato e che i benefici continuino a spettare anche nelle ipotesi in cui alle assunzioni, dal 2018, 2019 e 2020 venga applicato un regime di tutele più favorevoli rispetto allo schema delle “tutele crescenti”.
Il Decreto interministeriale d’attuazione, il quale, dovrà dissipare questi ed altri dubbi interpretativi, dovrà essere emesso entro i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, vale a dire entro il giorno 10/10/2018.