Decreto Dignità: Nuova disciplina del contratto a tempo determinato e somministrazione

È stato pubblicato da poco il testo definitivo del Decreto Dignità, con cui il Ministero del Lavoro si appresta a dare nuove regole di definizione su alcune tematiche dello svolgimento del rapporto di lavoro di grande importanza.

I temi trattati dal decreto in commento (in calce all’articolo è presente il testo integrale scaricabile) sono essenzialmente tre in materia di rapporti di lavoro:

  • Indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore
  • Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato

Equiparazione della somministrazione di lavoro al contratto a termine

Indennità in caso di licenziamento

L’indennità originariamente prevista dal Decreto Legislativo 23/2015 nei casi in cui il giudice accerti che un licenziamento sia avvenuto in assenza di giusta causa o giustificato motivo, viene inasprita. Il limite minimo infatti, in forza del Decreto in commento, passerà da 4 a 6 mensilità mentre l’indennità massima riconoscibile si attesterà a 36 mensilità invece che 24.

Contratto a Termine

I cambiamenti maggiori, meritevoli di urgenza d’intervento Governativo, riguardano la disciplina del contratto a termine, i quali tornano alla regolamentazione (in parte modificata) previgente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2015.

Secondo la nuova disciplina, il contratto a tempo determinato, generalmente, non potrà eccedere la durata di 12 mesi, e sarà possibile avviarlo in questi termini anche in assenza di specifiche cause.  Diversamente, sarà possibile apporre un temine di durata massima di 24 mesi ma solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori.
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

Fermo restando che la durata massima complessiva del contratto a termine non potrà eccedere i 24 mesi anche in caso di proroghe o rinnovi, il numero massimo di proroghe attuabili viene ridotta 4.

L’utilizzo delle proroghe richiede il rispetto delle causali sopraindicate quando la durata del contratto si estenda oltre i 12 mesi. Ciò vuol dire che in un contratto a termine di 6 mesi, non viene richiesto il rispetto delle “causali” e non saranno necessarie neppure in caso di una proroga a 6 mesi (fino a 12 mesi), diversamente in caso di una nuova proroga di 6 mesi che estenda la durata complessiva a 18 mesi, sarà necessario solo per quest’ultima proroga la presenza delle specifiche esigenze previste dalle causali.

In forza delle nuove disposizioni, a decorre da un’ipotetica 5 proroga, il contratto di lavoro si intende a tempo indeterminato. I termini d’impugnazione di un contratto a termine vengono poi “allungati” a 180 giorni (rispetto ai precedenti 120).

Un contratto a termine di 12 mesi potrà essere avviato liberamente in assenza di motivazioni.

Un contratto a termine di 13 mesi necessiterà invece il rispetto delle motivazioni specifiche dalla sottoscrizione.

Un contratto a termine può durare al massimo 24 mesi, ed essere prorogato per un massimo di 4 volte.

Ogni proroga, decorrente dal 12 mese (e un giorno) in poi richiede il rispetto delle motivazioni specifiche.

Contribuzione

Anche sul tema contribuzione applicabile vengono apportate delle modifiche penalizzanti rispetto all’uso di contratti a tempo determinato. È previsto infatti che il valore del contributo addizionale ASPI (ora NASPI) cui sono tenute le aziende per il ricorso al contatto a tempo determinato, in forza di quanto previsto dalla Legge 92/2012, pari al 1,4% venga maggiorato dello 0,5% in conseguenza di ogni una delle 4 proroghe applicabili, e ciò indipendentemente dal momento in cui le stesse avvengano (entro i 12 mesi o dopo).

Risultato:

Aggravio del costo d’impiego del lavoro a termine che da 1.4% può arrivare da un massimo del 3.4%.

Esempio:

Contratto iniziale a termine 12 mesi – Aspi 1.4% – no rispetto causali

Proroga 6 mesi (18 mesi) – Aspi 1.4%+0.5% – si rispetto causali

Proroga 3 mesi (21 mesi) – Aspi 1.4%+0.5%+0.5% – si rispetto causali

Proroga 3 mesi (24 mesi) – Aspi 1.4%+0.5%+0.5% –  si rispetto causali

Somministrazione

Anche sul capitolo somministrazione la mano del Governo si è fatta sentire, viene disposta infatti la sostanziale equiparazione della somministrazione al contratto al termine. È quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto Dignità che in tal modo, abroga quanto disposto dall’articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2015 che invece riservava alla regolamentazione di questa tipologia contrattuale un’ampia delega alla Contrattazione nazionale di settore. Con questa scelta quindi, non si tiene conto delle specificità di questo settore, meritevole in passato di diversa disciplina.

Esclusioni ed Entrata in Vigore

Il Decreto così come licenziato dal Governo, avrà forza di legge dal momento della Pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e produrrà effetti per un massimo di 60 giorni, periodo durante il quale il Parlamento dovrà approvarlo in Legge.

Gli effetti della nuova regolamentazione si applicheranno a:

  • Tutti i contratti a termine avviati successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.
  • Per tutte le proroghe avvenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento, indipendentemente dall’inizio e dalla durata originaria del contratto.

Sulle esclusioni, tra le righe, ne emerge una importantissima: la nuova disciplina dei contratti a termine non si applicherà ai contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione ma riguarderà solo le aziende del settore privato (alla faccia della coerenza!).

Scarica qui il testo integrale del Decreto Dignità

2 commenti a “Decreto Dignità: Nuova disciplina del contratto a tempo determinato e somministrazione”
  1. Allo stato attuale può una stagista essere assunta con contratto a tempo determinato di 3 anni (si tratta di mansione di controllo qualità in laboratorio su prodotti alimentari)?

    1. Buongiorno, se oggi dovesse sottoscrivere un contratto a tempo determinato non potrebbe supera la durata massima di 24 mesi. le nuove regole si applicano ai contratti di nuovi di sottoscrizione dal 11/08/2018. In tal caso non c’è nessun periodo transitorio.

      Cordialmente

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *