I commi dal 178 al 181, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
L’esonero non spetta alle assunzioni di:
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,
- lavoratori per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- lavoratori i quali hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015. Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire dell’incentivo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.