L’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi consente l’applicazione di una detrazione fiscale dall’imposta lorda se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) dell’articolo 49, e comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) dell’articolo 50.
La detrazione spettante è rapportata ai giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro dell’anno che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta. Nel numero di giorni vanno considerati tutti i giorni di calendario compresi nel periodo con esclusione delle sole giornate per cui non spetta alcun reddito. Nella circolare n. 15 del 16/03/2007 l’Agenzia delle Entrate precisa che:
- in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero;
- ai fini dell’attribuzione delle detrazioni in parola, l’anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile;
- In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Le detrazioni vengono applicate mensilmente nei cedolini paga ed il loro calcolo viene effettuato in base alle giornate di calendario del mese. Nelle aziende in cui si impiega il meccanismo del differimento temporale (calendario sfasato) l’eventuale differimento delle assenze che non danno diritto alla retribuzione non rileverà ai fini dell’attribuzione delle detrazioni. Bisognerà quindi considerare il mese in cui l’assenza si è verificata.
È opportuno ricordare inoltre che le giornate per cui spetta la detrazione d’imposta sono utili al calcolo del bonus Renzi.