Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 01/2016 del 20 Gennaio 2016 riscrive in parte le regole da applicarsi in caso di distacco avvenuto all’interno di un gruppo d’imprese. Nel caso specifico, Confindustria, ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta interpretazione della normativa in caso di distacco avvenuto all’interno di società appartenendo allo stesso gruppo. Oggetto della richiesta è valutare se sia possibile considerare il requisito “dell’interesse del distaccante” come definito dall’Articolo 30, comma 4 ter del Decreto Legislativo 276/2003, ovvero di ritenere che l’interesse della parte del datore di lavoro distaccante possa legittimamente sussistere in via automatica anche nei Gruppi d’imprese, così come avviene nelle imprese che operano in conseguenza di un contratto di rete.
La conferma del Ministero del Lavoro, apre dunque, all’ipotesi proposta, ovvero di considerare anche nei gruppi di imprese, il sussistere dell’interesse “automatico” dell’interesse del distaccante, in quanto “è possibile ritenere che anche nel gruppo d’imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova la sua rappresentazione all’’nterno del Bilancio Consolidato”. Dunque, secondo il Ministero, la condivisione di obbiettivi e degli interessi comuni tra aziende collegate può bastare ad allineare le stesse alla fattispecie del contratto di rete in tema di normativa applicabile in caso di distacco intercompany.
Questa prospettiva tuttavia, non è universalmente applicabile, sussistono infatti delle eccezioni come indicato all’interno del parere. Più precisamene notiamo che quest’interpretazione non possa estendersi nei casi in cui il distacco interessi i Fondi integrativi di Previdenza e Assistenza, essendo gli stessi dotati di una propria autonomia non solo giuridica ma anche funzionale, rispetto al gruppo di aziende di cui sono parte.
Un’eccezione di non poca rilevanza. Nei gruppi Bancari ad esempio, dove spesso sono presenti anche società operanti nella forma di Fondo di Previdenza, non si potrà considerare come automatica la sussistenza dell’interesse del distaccante, in questi casi evidentemente si continueranno ad applicare le “vecchie regole”.