L’utilizzo da parte delle aziende di incentivi all’occupazione richiede il rispetto di numerose regole, alcune di queste sono da rinvenire del testo della legge 92/2012 (Legge Fornero) altre introdotte invece sono state introdotte dalla Disciplina Europea in tema di aiuti di stato.
La disciplina nazionale richiede in via generale:
- La regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La legge 92/2012 ha introdotto poi con la sua entrata in vigore ulteriori condizioni, secondo le quali gli esoneri non spettano al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) L’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.
b) Il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.
c) L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
d) L’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge.
La disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato:
Con il Regolamento 1407/2013 La Commissione Europea detta le nuove regole applicabili in materia di aiuti di Stato soggetti ai limiti imposti dal regime “De Minimis”.
Ricordiamo che tra i principi fondamentali del funzionamento del Mercato Unico, tutti i Paesi aderenti, devono accettare e promuovere (come previsto dal Trattato di Maastricht) la libera concorrenza quale meccanismo di regolamentazione del mercato comune. Da qui la necessità di regolamentare l’elargizione degli aiuti di Stato. E’ proprio questo il quadro in cui s’inserisce il regolamento 1407/2013, applicabile ai soli aiuti non soggetti alla notifica preventiva presso la Commissione Europea, in quanto di entità tale da non influenzare le regole il mercato unico (De Minimis appunto).
In base all’articolo tre del Regolamento in commento rientrano nel regime del “ De Minimis”, gli sgravi e le sovvenzioni che un’impresa unica può ricevere da uno Stato membro che non superino nell’arco di un triennio l’importo di € 200.000,00.
Il primo elemento di innovazione introdotto dal Regolamento 1407 è costituito dal concetto di “Impresa Unica”, infatti, ai fini dell’applicazione del regolamento citato, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.
Un’innovazione di non poco conto per le Aziende, soprattutto nei Gruppi, che vedono applicarsi un’ulteriore restrizione nell’avviamento di assunzioni agevolate. E’ vero, infatti, che se in precedenza il computo del massimale per le aziende collegate e controllate riguardava solo la diretta interessata, da oggi il computo va effettuato in termini di “Gruppo”.
Per quanto riguarda il recepimento interno del regolamento in commento, L’INPS con la circolare 102/2014 ha assimilato le novità in commento aggiungendo ulteriori adempimenti a carico dei Datori di Lavoro.
Le aziende interessate dovranno infatti compilare ed inviare il nuovo modello di autocertificazione sugli aiuti ( Allegato 1 Circolare 102/2014) per le tipologie di assunzione sotto-indicate: