Il periodo di emergenza sanitaria iniziato nel corso del 2020 ha indotto il legislatore a produrre numerosi interventi diversi orientati a perseguire l’obbiettivo comune della tutela ed il rilancio dei livelli dei livelli occupazionali. Tali interventi, caratterizzati dal riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione a carico delle aziende, incentivano dunque i datori di lavoro ad avviare o trasformare in modo stabile nuovi contratti di lavoro per effetto di un premio che si traduce in un minor costo del lavoro. L’elargizione di tali incentivi, tuttavia, soggiace ai limiti di fruizione imposti dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato, originariamente introdotta dal Regolamento della Commissione Europea 1407/2013 ( De Minimis) al fine di tutelare la concorrenza perfetta quale meccanismo di governo del mercato unico europeo. La crisi pandemica ha indotto la stessa Commissione ad adottare un quadro meno stringente rispetto all’intensità degli aiuti che le imprese di uno stato membro possono ricevere nel rispetto dei princìpi cardine dell’Unione.
Il Temporary Framework rappresenta la risposta da parte dell’Unione Europea alla necessità di adeguamento dei limiti previsti dal De Minimis, portando ad € 800 000 il limite massimo per impresa sotto forma di sovvenzioni diretta. Se da una parte il Temporary Framework ha avuto il pregio di estendere l’utilizzo di sostegni all’occupazione, occorre considerare che alcune tipologie di aziende non possono beneficiarne; si tratta delle imprese operanti nel settore finanziario , ovvero indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities. Ne fanno parte le banche, le assicurazioni e tutte le società dell’indotto finanziario.
Ne consegue, dal punto di vista operativo, che questo tipo di aziende non potranno avere accesso ai benefici occupazionali soggetti al Temporary Framework; ne sono un esempio la Decontribuzione per il SUD strutturale fino al 2029, il Contratto di Rioccupazione, l’incentivo all’occupazione Stabile previsto dalla Legge 56/2021 e gli esoneri contributivi alternativi alla Cig Covid.
Non mancano comunque benefici all’occupazione liberi dati tetti previsti dalla normativa Comunitaria in tema di aiuti di Stato; le imprese del settore finanziario potranno infatti continuare a beneficiare dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018). L’esonero consiste nel 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (Inail escluso) nel limite di € 3000,00 annui. Viene concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni e non abbiamo mai avuto in precedenza rapporti di lavoro tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa.
Uniemens
I datori di lavoro i che intendono fruire dell’incentivo esporranno il beneficio spettante valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GECO”
- Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese;