INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 2019/2020

Con la Circolare INPS 57/2020 l’istituto provvede a dare attuazione all’incentivo per l’occupazione stabile introdotto in via originaria dalla Legge N. 205 del 27/12/2017. Il bonus, ancora ad oggi in vigore, era stato interessato da un conflitto normativo generato dalla conversione, nel corso del 2018, del Decreto Dignità (Legge 96/2018), il quale istitutiva un bonus identico a quello in commento. L’intervento del legislatore tramite la legge di Stabilità per il 2019, pone fine al rebus, abrogando l’incentivo previsto dal Decreto Dignità e restituendo legittimità piena, fino al 31/12/2020, al precedente beneficio già introdotto dalla Legge 205 del 27/12/2017.

Tratti Essenziali

Dal 2019 (e per il 2020) viene introdotto un nuovo beneficio contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori che, in relazione a determinati limiti di età, non abbiamo mai avuto in precedenza rapporti di lavoro tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa

Tutele Crescenti: L’esonero trova applicazione anche per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate da accordi tra le parti che prevedano clausole di maggior favore rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti).


Nota: Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act, non è un nuovo contratto di lavoro ma uno regime applicabile ad alcune tipologie di licenziamenti illegittimi.


Sono incentivabili le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato anche Part Time di soggetti che rispettino i seguenti limiti di età (che in precedenza non abbiano avuti rapporti di lavoro a tempo indeterminato):

  • Per il 2020 – lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età
  • Dal 2021 – lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni di età

Sono esclusi dal beneficio gli apprendisti, il lavoratori domestici, intermittenti e dirigenti. Vi rientrano invece i soci di cooperativa ed i rapporti di lavoro in somministrazione.

Condizioni per il riconoscimento

Oltre al rispetto degli obblighi generici previsti in tema d’incentivi nei rapporti di lavoro (D.Lgs. 150/2015), se ne aggiungono altri, specifici, introdotti dalle legge 2015/2017:

  • Nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono essere stati fatti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva (art. 1, comma 104, della legge n. 205/2017).
  • Il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento del lavoratore assunto con incentivo né di qualsiasi altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica (art. 1, comma 105, della legge n. 205/2017)
  • Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore

Il mancato rispetto dei limiti imposti comporta la revoca del beneficio contributivo. L’eventuale riassunzione dello stesso lavoratore presso un’azienda diversa non preclude comunque la possibilità per la stessa di beneficiare della misura per il periodo residuo.

Portabilità – l’incentivo segue la persona

Limitatamente ad alcune circostanze (cessioni contratto/trasferimento azienda/part time) è possibile realizzare la portabilità del beneficio da un datore di lavoro A ad un altro B:

  • Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  • Nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima

Assetto e Misura – ipotesi di cumulo

L’incentivo consiste nel 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (Inail escluso) nel limite di € 3000,00 annui. Viene concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione. In caso di part time i valori andranno poi riproporzionati in relazione alla relativa percentuale. Ad esempio per un part time al 50% l’importo di beneficio massimo non potrà eccedere la soglia di € 1500,00 (3000,00 * 50/100).   

La misura incentivante è cumulabile con:

  • Incentivo Io Lavoro (nel limite del 100% del costo del lavoro)
  • Assunzione Naspi
  • Lavoratori Disabili (nel limite del 100% del costo del lavoro)

Il beneficio spetta infatti nella misura del 100% del costo del lavoro (nel limite di 3.000 in 36 mesi) per le aziende che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  • Alternanza scuola lavoro
  • Apprendistato di 1 livello o di alta formazione e ricerca
  • Apprendistato professionalizzante
  • Apprendistato di Alta formazione

L’incentivo per l’occupazione, pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua (solo 12 mesi), spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Ildatore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato e, alla scadenza, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.

Utility di verifica

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti, l’Inps ha realizzato un’apposita utility. L’applicativo è fruibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) seguendo il percorso “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”. La verifica si effettua inserendo il codice fiscale del lavoratore interessato.

Uniemens

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo esporranno, il beneficio spettante valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

Nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore:

  • ü  «GECO» Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100
  • ü  «GAPP» Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato
  • ü  «GALT» Esonero per assunzione entro 6 mesi di persone che abbiano svolto alternanza scuola lavoro/apprendistato di primo o terzo livello
  • ü  Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati nel DM “VIRTUALE” con i codici “L472 -L474 – L476

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