Con il messaggio numero del 2243 del 31/05/2015 l’INPS pubblica le indicazioni per usufruire dal 01/01/2017 del beneficio introdotto dall’articolo 47 del Decreto Legislativo 81/2015 riferito alle assunzioni di lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione. Il beneficio in commento consiste nell’applicazione della contribuzione come per gli apprendisti (massimo 30 mesi) per assunzione di lavoratori, senza limiti di età, che percepiscono trattamenti di disoccupazione.
Sono Beneficiari i soggetti che percepiscono
- NASPI
- ASPI e Mini ASPI
- DISC Col
- Disoccupazione Edile
Su questo punto l’INPS specifica che sono considerati beneficiari anche coloro che hanno presentato la domanda, ma non hanno ancora percepito il relativo trattamento.
Incentivi contributivi e limiti temporali
Alle imprese che assumono entro il 31/12/2017 persone beneficiarie di trattamenti di disoccupazione, spetta, per la durata massima di tre anni, l’applicazione di una contribuzione agevolata che varia in funzione della dimensione dell’azienda:
Imprese con un numero pari o inferiore a nove unità: Contribuzione come di sotto indicata per un periodo massimo di tre anni:
Imprese con un numero superiore a nove unità: Contribuzione come di sotto indicata per un periodo massimo di tre anni:
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.
Adempimenti per datori di lavoro
I datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione trasmetteranno attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del format allegato (allegato n. 2 msg 2243) alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi.
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.
La Sede INPS competente provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.