La tanto attesa circolare dell’Inail n. 48 del 2 novembre 2017 non ha di fatto sciolto tutti i dubbi nati con l’introduzione del lavoro agile nel nostro ordinamento avvenuto con la legge n. 81 del 22 maggio 2017.
La norma promuove il lavoro agile come forma per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro mediante accordo tra le parti. Proprio a questi accordi, stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge, fa riferimento l’istituto per individuare sia i rischi cui il lavoratore è esposto che i riferimenti spazio temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.
La mancanza di tali indicazioni in ordine ai predetti elementi, spingerà l’INAIL ad effettuare specifici accertamenti finalizzati alla verifica dell’attività lavorativa svolta al momento dell’evento infortunistico. Oggetto della verifica è valutare il collegamento dell’evento infortunistico con l’attività lavorativa o con l’esigenza di conciliazione dei tempi di vita.
L’istituto cerca in primis supporto negli accordi per avere tutti gli elementi utili ai fini della tutela del lavoratore, equiparato alla platea dei lavoratori dipendenti, contro gli infortuni sul lavoro. In alternativa, con criteri oggettivi, saranno attivati dei controlli per verificare il nesso con l’attività lavorativa che renderanno più incerto il riconoscimento dell’evento infortunistico e della relativa indennità.
Da un parte l’INAIL, tra le righe, invita a circoscrivere nell’accordo il perimetro di scelta dei luoghi di lavoro, non essendo tale elemento in contrasto con il fine della norma.
Dall’altra, il comma 1 dell’articolo 1 della legge in commento promuove il lavoro agile senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, ed in tale ambito, ai fini della validità dell’accordo non viene richiesta l’indicazione (a priori) dei luoghi cui verrà espletata la prestazione in modalità agile.
Infine, Il comma 3 dell’articolo 23 riconosce la tutela al lavoratore contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, identificando un luogo che risponda a criteri di ragionevolezza, connessione con la prestazione lavorativa e di conciliazione di vita e lavoro.
Pare evidente, considerando i presupporti sopraindicati, che la scelta del luogo debba essere identificata e sottoscritta negli accordi individuali a priori con scarsa possibilità, per i citati motivi, di ampliarne l’elenco in corso d’opera.
All’interno del contesto delineato, caratterizzato da non poche contraddizioni, è opportuno rivedere l’applicazione dell’articolo 70, 3 comma del T.U. n. 1124/1965 che prevede l’anticipo dell’indennità d’infortunio a carico dell’INAIL da parte del datore di lavoro.
Nell’ipotesi in cui sia l’istituto con mezzi propri ad accertare la connessione dell’attività lavorativa con l’evento infortunistico, L’INAIL, a parere di chi scrive, dovrebbe farsi carico anche dell’indennizzo al lavoratore.