L’Inps ha emanato il messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, con il quale informa che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015, il Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall’articolo 28 del D.lgs. n. 148/2015. Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:
- I datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
- I datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.
I datori di lavoro di cui il Punto 1, già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016.
Rimangono invariate le modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale illustrate con la Circolare n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.
In relazione ai datori di lavoro di cui il punto 2, o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.
Fonte : INPS