La procedura denominata SR41, viene messa a disposizione dall’INPS allo scopo di garantire il pagamento diretto delle prestazioni d’integrazione salariale nei casi in cui (per comprovate ragioni o per assenza di procedure informatizzate) il datore di lavoro non possa anticipare la prestazione per conto dell’Istituto. Con il Messaggio INPS n.1287 del 20/03/2020 viene confermato quanto disposto con gli articoli 19 e 22 del Decreto Legge N.70 del 17/03/2020, ovvero che, in relazione alle richieste attivate con causale “COVID-19 Nazionale” il pagamento della CIG in deroga e dell’assegno ordinario esteso dal FIS alle aziende in difetto di requisito dimensionale, saranno erogati in modalità diretta.
La procedura SR41, attualmente disponibile tra i servizi telematici riservati dall’INPS alle aziende, è finalizzata alla produzione di un flusso XML, il quale andrà alimentato con i dati dei percettori del trattamento unitamente all’elenco delle ore di cui si richiede il pagamento. All’interno della prima sezione infatti (CIG_20) occorrerà indicare i dati anagrafici e del rapporto di lavoro dei beneficiari, nonché l’iban su cui ricevere il pagamento. La seconda sezione (CiG_40) accoglie invece i dati contrattuali del lavoratore e le ore da indennizzare distinte per singola settimana. I dati così aggregati dovranno passare al vaglio della procedura SR41, la quale, in assenza di errori di compilazione produrrà due distinti output; Il tracciato da inviare in modalità telematica, tramite il relativo servizio, e le autodichiarazioni da far sottoscrivere ai singoli dipendenti. Una volta effettuato l’inoltro del file il sistema rilascerà il numero di ricevuta. l’Istituto provvederà poi a dare seguito ai pagamenti indicati, dai quali non scaturirà, come precisato con il massaggio 1287 del 20/03/2020, il versamento del contributo addizionale.
Tramite la procedura SR41 l’INPS attribuirà ai beneficiari due distinti trattamenti, l’indennità d’integrazione salariale pari all’80% della retribuzione (parametrata ai massimali di cui la Circolare n.20 del 10/02/2020) e la contribuzione correlata da accreditare ai fini del trattamento pensionistico, determinata in base alla retribuzione effettivamente persa dal lavoratore.