Integrazioni salariali: procedure differenti in base all’inquadramento aziendale

Procedure differenziate in base all’attività dall’azienda; è quanto emerge dal contenuto del Decreto Cura Italia (D.L. .18 del 17/03/2020), il quale ha provvedono ad estendere e perfezionare i trattamenti d’integrazione salariale ai dipendenti di tutti i settori produttivi grazie al ricorso ad una specifica causale definita COVID-19.

L’ardua impresa del Decreto di ricomporre la frammentazione normativa che caratterizza Il quadro nazionale delle tutele applicabili ai rapporti di lavoro in caso di sospensioni, ha prodotto una netta demarcazione delle procedure con cui i lavoratori dipendenti vedranno riconoscersi l’erogazione monetaria dell’ammortizzatore sociale a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Ad estendere la complessità del quadro, una contrapposizione netta si realizza anche nelle procedure amministrative sottese all’autorizzazione del trattamento.

Le aziende contemplate nel campo di applicazione del D.lgs. 148/2015, potranno infatti anticipare l’erogazione dell’ammortizzatore direttamente in busta paga ai propri lavoratori, salvo poi recuperare tali importi con il meccanismo del conguaglio, ricorrendo al sistema Uniemens. Un procedimento rapido, per l’attivazione del quale non resta che attendere le imminenti istruzioni dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le imprese che invece potranno beneficiare del trattamento di CIG unicamente grazie al ricorso alla causale COVID-19, non potranno anticipare l’integrazione perché i dipendenti riceveranno in pagamento le somme direttamente dal’’INPS, tramite il meccanismo del pagamento diretto. Tale passaggio, si realizza grazie all’utilizzo di una specifica procedura denominata SR41, attraverso la quale le aziende, indicheranno per ogni dipendente le ore per cui erogare l’assegno.

Anche le procedure con cui attivare la prestazione sono differenti in base all’inquadramento previdenziale; per le aziende comprese nel campo della Casa Integrazione, non è necessario giungere ad un accordo sindacale, ma viene comunque richiesto il rispetto dell’informazione, della consultazione e dell’esame congiunto, che in base a quanto indicato dall’articolo 19 dal comma 2 dell’articolo 19 D.L. 11/2020, potrà avvenire anche in modalità telematica in un arco temporale non superiore a tre giorni.

Secondo il disposto dell’articolo 22 D.L. 11/2020, le aziende escluse dal campo di applicazione delle tutele di cui il D.lgs. 148/2015, ad eccezione di quelle che per limite dimensionale non rientravano nel perimetro del FIS, sono comunque obbligate alla stipula ad un accordo sindacale, anche in tal caso attraverso modalità telematiche. Per tali aziende, solo dopo aver stipulato il verbale sarà possibile inviare la domanda di concessione del trattamento alle Regioni competenti, le quali autorizzeranno con proprio Decreto, nel rispetto dei fondi disponibili, secondo l’ordine cronologico delle richieste.

TabellaCOVID

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