Origini
La norma è ispirata dalla legge francese 2014-459 del 9 maggio 2014, comunemente nota come “loi Mathys“, dal nome del ragazzo dalla cui vicenda scaturì l’iniziativa legislativa.
Il giovane, gravemente ammalato, non poteva essere assistito giornalmente dal padre, il quale aveva esaurito tutte le ferie ed i permessi disponibili.
I colleghi di lavoro misero perciò a sua disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi. L’iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, divenne poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, gratuito ed in accordo col loro datore di lavoro, parte dei giorni di riposo non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure.
Ordinamento Nazionale
L’ordinamento italiano ha introdotto l’istituto della cessione delle Ferie e dei riposi solidali con l’articolo 24 del D.Lgs. 151/2015 ultimo dei decreti attuativi del Jobs Act, entrato in vigore dal 24/09/2015.
Articolo 24 D.Lgs. 151/2015:
Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Schema di sintesi della norma
La presenza di una deroga a favore della contrattazione permette di fatto di ampliare la fattispecie della norma, permettendo così di diffondere l’utilizzo di questo strumento ad un maggior numero di casistiche.
Aspetti operativi: le ferie cedute confluiscono in un «contenitore» unico dal quale possono attingere i lavoratori bisognosi. Il datore di lavoro garantisce sull’anonimato degli interessati.
Riflessi Operativi
La normativa relativa alla regolamentazione delle ferie solidali produce effetti rilevanti nella gestione dell’’istituto delle Ferie. Le aziende che intendono attivare questo nuovo strumento, dovranno quindi adottare alcuni accorgimenti, sia in riferimento alla formazione dei nuovi saldi, evidentemente interessata dalla nuova causale “cessione”, sia rispetto la contabilizzazione del fondo.
Il meccanismo
Le ferie cedute dai dipendenti in favore di colleghi bisognosi, confluiscono in un unico “contenitore aziendale” dal quale sarà possibile attingere per finanziare la fruizione delle ferie “donate”. Il dipendente A che cede 2 giorni di ferire, ad esempio, canalizzerà gli stessi all’interno del contenitore aziendale, permettendo così al dipendente C di fruire delle ferie donate. Questo meccanismo viene rappresentato sinteticamente dallo schema indicato:
Saldo Ratei Prima
Anche la costruzione dei saldi ratei viene interessata dal nuovo evento “ferie cedute”. Così, se in passato la formazione del saldo si effettuava secondo l’espressione sotto indicata, in caso di attivazione dello strumento, bisognerà conteggiare nel computo del goduto/pagato anche il donato.
Saldo Ratei Dopo
Valori Monetari e riflessi contabili
L’implementazione della gestione delle ferie solidali, si riflette anche dal punto di vista contabile, in quanto:
- Da una parte il dipendente A cede giorni di ferie per farli confluire all’interno del contenitore aziendale, con una retribuzione X
- Dall’altra, il dipendente C gode di ferie donate, con retribuzione Y
La differenza di tariffe (X e Y) tra giornate donate e successivamente godute, per quanto fisiologica, richiede l’adozione di alcuni accorgimenti di natura contabile.
E infatti poco verosimile, se non impossibile, che tra giornate donate e fruite si riscontri una tariffa identica, ovvero si realizzi un’uguaglianza tra le tariffe X e Y.
Così, potremmo trovarci nell’ipotesi contabile in cui, pur avendo concesso per interno il tetto delle giornate donate nell’anno (saldo zero), permangano comunque differenze di valori e non si realizzi l’azzeramento.
Il contenitore Aziendale – riflessi contabili
Con queste premesse, il contenitore aziendale viene alimentato dai giorni ceduti e scaricato dei giorni successivamente goduti.
Esempio
Nell’esempio proposto, anche se il saldo del contatore delle ferie solidali si azzera (7 giorni ceduti – 7 giorni goduti) permane una differenza di valore di € 371.38 a cui vanno sommati gli oneri INPS ed INAIL che ammontano rispettivamente ad € 96.19 e – 2.44.
Il motivo per cui permane la differenza è legato proprio alle differenti tariffe con cui vengono retribuiti i giorni di ferire soldali ceduti e fruiti.
Secondo l’esempio proposto infatti, il valore delle ferie solidali cedute supera il valore delle ferie solidali godute di € 371.38 creando uno sbilancio contabile.
Sopravvenienze
Una situazione del tipo proposto, implica la realizzazione per l’azienda di una sopravvenienza attiva, in quanto il saldo ferie accantonato a livello aziendale, si è ridotto di un importo pari alla maggior differenza di tariffe tra ferie solidali cedute/donate.
Naturalmente, nel caso opposto, ovvero quando la tariffa con cui sono retribuite le ferie soldali godute, sia maggiore rispetto al corrispondente valore monetario ceduto, si realizzerà una sopravvenienza passiva. L’azienda infatti in questo caso, avrà retribuito giornate di ferie con un maggior valore rispetto a quanto accantonato.
Scritture Contabili
La realizzazione di una sopravvenienza attiva o passiva, richiede anche la necessità di effettuare delle scritture contabili.
Nel caso proposto, in cui si è realizzata una sopravvenienza attiva, si potrebbe procedere come di seguito proposto. Naturalmente il valore delle sopravvenienze comprende valore monetari e oneri legati allo sbilancio del contenitore aziendale di ferie solidali.
Analisi tecnica a cura di Raffaele Morra