La legge n. 101 del giorno 8 marzo 1989 provvede a disciplinare i rapporti tra lo Stato Italiano e l’Unione delle Comunità Ebraico Italiane (UCEI); nell’ampia panoramica degli argomenti trattati dalla legge vi rientra la disciplina della fruizione del diritto al riposto sabbatico (Articolo 4), ed il funzionamento delle festività religiose ebraiche (Articolo 5).
Nel merito:
- L’Articolo 4 riconosce il diritto ai lavoratori ebrei di osservare il riposo sabbatico che si estende dalla mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato. Ne consegue che i lavoratori dipendenti dello stato e di aziende private hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario;
- L’articolo 5 elenca le festività del calendario ebraico stabilendo che alla fruizione delle stesse si applicano le disposizioni di cui il riposo sabbatico di cui all’art. 4
- Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;
- Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
- Festa delle Capanne (Sukkot), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;
- Festa della Legge (Simchat Torah);
- Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;
- Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
- Digiuno del 9 di Av.
Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell’anno solare successivo viene comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per il 2019 l’elenco delle festività ebraiche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 05/06/2018.
Le disposizioni contenute nella Legge 101/89 si applicano all’interezza della comunità ebraica presente sul territorio nazionale, in quanto l’UCEI, esplica la propria azione nel rappresentare gli ebrei d’Italia nei confronti delle istituzioni e delle autorità italiane ed estere.