La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego – NASPI

Con il via libera al decreto attuativo di cui l’artico 1 comma 2 della legge 183/2014 (Jobs Act) arrivato dalla Ragioneria dello Stato, si definisce in modo completo il quadro della nuova indennità di disoccupazione (NASPI ASDI e DIS-COLL). Salvo future osservazioni suggerite dalle competenti commissioni, alle quali il testo del decreto è stato trasmesso, è possibile tracciare in modo chiaro il perimetro della futura prestazione erogata ai lavoratori che involontariamente abbiano cessato la propria attività lavorativa.

La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (da ora NASPI) sostituirà dal 01 Maggio 2015 le indennità esistenti di Aspi e Mini Aspi, introdotte dalla Legge 92/2012 (riforma Fornero).

Destinatari del nuovo strumento sono tutti lavoratori dipendenti, a prescindere dalla natura contrattuale, con esclusione :

  • Degli operai agricoli siano essi assunti con contratto di lavoro tempo determinato o indeterminato;
  • Dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

La platea dei soggetti destinatari dell’indennità in commento è più ampia rispetto al passato essendovi ricompresi anche i soci di cooperative e per il personale “ artistico” (ovvero Ex Enapals), precedentemente esclusi dalla fruizione dell’Aspi.

Requisiti

L’articolo 3 del Decreto in commento disciplina i requisiti minimi di accesso alla prestazione, i quali vedremo, dovranno essere contemporaneamente soddisfatti dal lavoratore che abbia involontariamente perso il lavoro :

  • Acquisizione dello stato di Disoccupazione;
  • Maturazione di tredici settimane di contribuzione durante i quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • Maturazione di diciotto giornate di lavoro effettivo durante i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

Lo stato di disoccupazione, ricordiamo, si compone di un elemento oggettivo, (lo stato di privo di lavoro), di un elemento soggettivo (l’immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i Servizi competenti). Il punto di congiunzione tra primi due elementi e quindi l’acquisizione dello stato di “ disoccupato” è rappresentato dalla presentazione della Dichiarazione che attesti l’Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) la quale potrà essere validamente consegnata al Centro per l’impiego territorialmente competente, oppure, alla sede INPS deputata ad accogliere l’istanza di ASPI (a oggi esistente). L’elemento esterno è costituito dal mantenimento del Cd. Patto di Servizio ovvero dal mantenimento degli obblighi assunti con il Centro per l’impiego di cui si approfondirà in seguito.

Importi

La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili (comprensiva degli elementi non continui e delle mensilità aggiuntive), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero di 4,33

NASPI = (Retribuzione imponibile ultimi 4 anni / settimane contribuite ultimi 4 anni) * 4,33

Alcune varianti si applicano in relazione va valore del predetto rapporto, in particolare;

  • Nei casi un cui assuma un valore inferiore o pari ad € 1195 l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione calcolata.
  • Nei casi assuma un valore superiore ad € 1195 l’indennità mensile sarà maggiorata di un importo pari al 25 % del differenziale tra la retribuzione ottenuta ed € 1195,00.

L’indennità corrisposta è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal quarto mese (su rilevo della Ragioneria di Stato) di fruizione. Il valore massimo mensile, a prescindere dal valore del rapporto di cui sopra, non può superare l’importo di € 1300,00ianti si applicano in relazione va valore.

Durata

La durata complessiva dell’indennità non potrà essere superiore ai 24 mesi, mentre per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 Gennaio 2017 la durata massima sarà pari a 18 mesi. La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi quattro anni.

Presentazione della domanda e condizionalità

Gli interessati a percepire l’indennità in commento dovranno presentare istanza per il tramite dei servizi telematici per il cittadino messi a disposizione dall’INPS:

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L’accreditamento ai servizi può avvenire telefonicamente, tramite contact center, oppure in via telematica.

Tenuto conto che l’istanza dovrà essere presentata, entro il sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (pena la decadenza) e che il diritto a percepire l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda (e comunque non prima dell’ottavo giorno seguente la cessazione) sarà nell’interesse  degli aventi diritto procedere all’accreditamento nel minor tempo possibile

In merito al mantenimento del diritto a percepire l’indennità, come nel passato viene richiesto di permanere nello status di disoccupato nonché di prestar fede al “Patto di servizio” partecipando ai percorsi di riqualificazione professionali promossi dai servizi competenti. La novità di maggior spessore al riguardo è rappresentata dall’obbligo in capo  al percettore dell’indennità di partecipare attivamente alla ricerca di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.  Con uno specifico Decreto, atteso entro fine Marzo 2015, saranno definite le modalità operative con cui dare attuazione a questo importante e nuovo requisito.

Compatibilità

Lo schema definito dal decreto entro cui si definiscono i limiti di attività lavorativa di tipo subordinato cumulabile con il diritto alla percezione della NASPI può essere così sintetizzato :

Indipendentemente dalla tipologia determinata o indeterminata del rapporto di lavoro instaurato in vigenza di percezione della NASPI, il diritto decade unicamente quando il compenso percepito per la prestazione svolta superi i limiti di esclusione dall’imposizione fiscale. In tal caso l’interessato dovrà fornire all’INPS un’apposita dichiarazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ove si attesti l’entità del compenso che sarà erogato.

Dunque l’inizio di un attività lavorativa non sancisce di fatto il termine del diritto alla percezione dell’indennità, che come abbiamo visto, dipende dall’entità del reddito percepito, il quale dovrà necessariamente essere al di sotto della “no tax area”.

In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo a determinato in vigenza di percezione di NASPI la durata dell’indennità si “congela” per un periodo massimo di sei mesi. In tal modo l’erogazione dell’indennità nei mesi in cui vi sia prestazione viene sospesa, per poi riprendere regolarmente al termine del contratto di lavoro.

La Naspi è compatibile anche con rapporti di lavoro part time, anche plurimi, a patto che restino sempre al di sotto del reddito minimo tassabile.

In tutti i casi di prestazione lavorativa fornita durante il periodo coperto dall’aspi (con reddito di lavoro non tassato) l’indennità percepita subirà una riduzione parti all’80% dell’ammontare complessivamente previsto.

Anche nei casi di prestazione lavorativa di tipo autonomo o parasubordinata il diritto a percepire la NASPI non decade automaticamente, ma solo se il relativo reddito (4800 euro) non superi il minimo tassabile. Naturalmente anche in tali casi l’interessato dovrà fornire all’INPS un attestazione ove si evinca l’entità del reddito che prevede di conseguire (al fine di verificare il diritto al mantenimento della prestazione).

Autoimprenditorialità

Tra le maggiori novità dal Decreto in commento figura “l’incentivo all’autoimprenditorialità ”. Si tratta in buona sostanza di una manovra con cui garantire liquidità a coloro che, percependo la NASPI, intendano avviare un’attività lavorativa autonoma. E’ previsto infatti che, dietro specifica richiesta dell’interessato da presentare entro 30 dall’inizio dell’attività, L’INPS liquidi per intero ed invia anticipata l’intera NASPI teoricamente spettante.

Decadenza

In base a quanto previsto dall’articolo 11 il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi :

  • Perdita dello stato di disoccupazione;
  • Inizio di attività lavorativa o autonoma senza averne dato comunicazione all’Inps entro i termini già indicati;
  • Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
  • Acquisizione del diritto a percepire l’assegno di invalidità;
  • Violazione delle regole di condizionalità

 

L’Assegno di disoccupazione – ASDI

In via sperimentale per il solo 2015, come ulteriore strumento a sostegno  di coloro che involontariamente perdano il proprio lavoro, viene istituita l’ASDI, in altre parole un assegno di disoccupazione spettante a coloro che abbiano fruito per intero della NASPI senza aver trovato occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno (rilevabile dall’ISEE).

Dal 1 Maggio 2015 possono accedere all’assegno in commento in via prioritaria i lavoratori in età prossima al pensionamento (ma che ancora non abbiano i requisiti per i trattamenti di quiescenza) e lavoratori che risiedano in nuclei familiari con minorenni. Per gli anni successivi al primo sarà possibile, grazie all’emissione di appositi decreti, ampliare la platea dei soggetti interessati comprendendovi anche coloro che non rientrino nelle casistiche indicate in precedenza.

L’ASDI consiste in un assegno mensile, per la durata massima di sei mesi, pari al 75% dell’ultimo trattamento NASPI percepito.  L’erogazione dell’assegno è subordinato all’adesione di un “progetto personalizzato” redatto dal competente centro per l’impiego, il quale avrà l’obbiettivo di promuovere incontri formativi specifici e di orientamento, nonché di ricerca attiva di un impiego. La partecipazione alle iniziative, apprendiamo dal testo del decreto, è obbligatoria , pena la perdita del beneficio.

 

L’Assegno di disoccupazione per i collaboratori – DIS COLL

In via sperimentale a partire dal 1 Gennaio 2015, viene introdotto un assegno di disoccupazione anche per i Collaboratori Coordinati e Continuativi e a progetto. Si tratta di una misura sperimentale di grande rilevanza, in quanto se è vero che negli anni abbiamo assistito all’armonizzazione delle aliquote contributive dei parasubordinati rispetti alle gestioni ordinarie, non possiamo dire lo stesso in tema di ammortizzatori sociali. Dal 2015 però, in attesa di un organica riforma dei profili contrattuali, grazie a questo nuovo strumento anche le fasce di lavoratori con meno garanzie vedono una tutela effettiva contro la disoccupazione, in passato rappresentata dalla sola UNA TANTUM COCOPRO. L’assegno in commento, che prende il nome DIS-COLL , spetta ai “collaboratori” regolarmente iscritti alla Gestione Separata, i quali abbiano involontariamente perso la propria occupazione e posseggano congiuntamente i seguenti requisiti :

  1. Siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
  2. Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  3. Possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

La misura della DISC-COLL è  pari al 75% del reddito medio mensile medio (imponibile previdenziale / mesi di contribuzione di effettiva) se il valore questo è inferiore o pari ad € 1195,00. In caso contrario l’assegno si incrementerà del 25% calcolato sul differenziale tra reddito medio effettivo e € 1195.00. Come per l’ASPI la misura dell’assegno non potrà superare € 1300,00 mensili.

La durata della DISC-COLL è pari alla metà dei mesi coperti da contribuzione durante l’anno solare precedente l’evento (in breve sei mesi), e la sua entità viene ridotta del 3% dal quinto mese in poi. Come già verificato in precedenza, la domanda dovrà essere inviata tramite il canale telematico INSP entro e non oltre il sessantottesimo giorno dalla cessazione del contratto e viene riconosciuta dall’ottavo giorno seguente la presentazione dell’istanza.

Naturalmente, pena la decadenza del beneficio, il percettore del trattamento dovrà mantenere lo stato di disoccupazione durante l’erogazione, tuttavia è prevista la “sospensione” dell’erogazione  in caso di nuovo rapporto di lavoro.

Per il periodo di vigenza della DIS-COLL non sarà possibile richiedere l’una tantum per collaboratori a progetto.

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