Con l’entrata in vigore della Legge 208/2015, provvedimento di attuazione delle Legge di Stabilità per il 2016, vanno a regime le nuove misure introdotte dal legislatore in tema di previdenza e fiscalità. Molte le novità che interessano temi diversi, alcune rappresentano vere e proprie innovazioni; come le modifiche apportate alle logiche di fiscalità riservate ai salari collegati a incrementi di produttività e la riformulazione dell’articolo 51 del TUIR in tema di Welfare. In tema di previdenza segnaliamo l’introduzione della Staffetta generazionale e il nuovo bonus occupazionale introdotto nel 2016.
Procediamo con ordine alla disamina della novità: Le più importanti interessano le future erogazioni di Premi di rendimento, li dove previsti dalla contrattazione collettiva, e successivamente regolate dalla contrattazione di secondo livello. La scelta ( molto attesa) del legislatore, di normare un comportamento già in atto in via di prassi presso alcune importanti aziende, ha introdotto con il comma 182 dell’Articolo 1, la possibilità di scelta da parte del dipendente, se ricevere in pagamento il corrispondente monetario dell’importo spettante a titolo di PDR o di far confluire lo stesso in forme di rimborsi di cui gli articoli 51 ( come riscritto dalla corrente legge di Stabilità) e 100 del TUIR. Ciò significa in breve, che i potenziali percettori di PDR potranno per esempio vedersi rimborsare ( tramite il datore di lavoro o società di erogazioni di servizi) le somme sostenute per l’istruzione dei figli escludendo del tutto tali somme dalla formazione del reddito, naturalmente, sempre nel rispetto dei limiti previsti per legge.
Nel caso invece il percettore scegliesse di ricevere in pagamento le somme, potrà beneficiare della detassazione dei premi ( come previsto dal comma 182 Articolo 1) ovvero vederli assoggettati, salvo rinuncia espressa, ad un’imposta unica omnicomprensiva pari al 10 % nel limite di € 2000.00 annui (per redditi fino a €50.000). Le Aziende dovranno provvedere però al deposito degli accordi ( aziendali o territoriali ) presso la DTL compente secondo le modalità indicate dal Decreto sulle semplificazioni 151/2015. Per l’attuazione della misura, bisogna attendere un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro, il quale ne disciplini i relativi contenuti.
Tra le notizie meno positive, figura la definitiva abrogazione della “ decontribuzione” riservata si premi di produttività, a favore dell’introduzione parallela in via strutturale della “detassazione fiscale” secondo i limiti sopra esposti.
In tema previdenziale spicca l’assoluta novità dell’introduzione della cd Staffetta Generazionale, un tentativo per la verità fallito dal precedente Ministro del Lavoro Elsa Fornero per l’eccessiva onerosità della misura, resa invece attuabile dagli accorgimenti studiati dai tecnici dell’attuale Governo ( spicca su tutti il lavoro di eccezionale innovazione svolto da Maurizio dal Conte). Entrando nel merito, il lavoratore prossimo alla pensione (maturazione diritto entro Dicembre 2018) potrà accettare una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40 e il 60%. L’accordo tra le parti, obbligherà l’azienda a corrispondere in busta paga al lavoratore i contributi che avrebbe versato sulla retribuzione persa (che avrà il carattere di un’erogazione netta non imponibile ai fini IRPEF e INPS) in modo da mitigare la perdita di reddito dell’interessato. L’INPS invece dovrà accreditare al lavoratore la contribuzione che il lavoratore avrebbe maturato sulla retribuzione persa, evitando in tal modo, ripercussioni negative sull’importo della futura pensione spettante.
Sul fronte occupazione, anche per il 2016 viene confermato il bonus occupazionale, ma con criteri più stringenti rispetto al 2015. Il bonus infatti è applicabile alle assunzioni (o trasformazioni) a tempo indeterminato effettuate dal 2016, ma nella misura percentuale del 40% (in luogo del 100%) e per un importo massimo di € 2880.00 contro i “vecchi” € 7200.00. Una differenza notevole, ma largamente preannunciata dall’Esecutivo che prosegue nel tentativo ( largamente condivisibile) di “costringere” le aziende a creare nuova occupazione.