Con l’approvazione ufficiale della manovra di stabilità varata per il 2015 diviene legge il bonus occupazionale per tutte le assunzioni che avranno luogo durante il periodo 01 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015. L’iter approvativo del disegno di legge originario ha modificato l’importo che i datori di lavoro potranno utilizzare per “ abbattere “ il monte contributivo, fissato nel limite di € 8060,00 annui per la durata massima di un triennio. La misura non si applica ai premi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il bonus, specifica il testo della manovra non potrà essere applicato:
- Per i lavoratori che nei sei mesi precedenti risultavano assunti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- Per i lavoratori per cui, in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato, sia stato già usufruito il bonus in commento;
- Per i lavoratori che nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore del provvedimento risultavano titolari di un rapporti di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra società collegate;
Spetterà all’INPS monitorare l’utilizzo della dotazione complessiva, che ammonta per il triennio a tre miliardi di euro. in attesa di ricevere le necessarie indicazioni operative nonché i provvedimenti attuativi della misura in commento ( entro 60 giorni), è presumibile che il tetto massimo di beneficio sia calcolato in base alla retribuzione utile ai fini previdenziali. L’entità dello sconto, determinato mensilmente, dipenderà da due fattori : la retribuzione del lavoratore e l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.