Con la nota n. 40/22095 del 13/06/2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce la percentuale massima di riduzione dell’orario di lavoro che può essere prevista dai contratti di solidarietà (cd. in deroga o di tipo B), di cui all’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. 20.5.1993, n. 148 convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.1993, n. 236, non può superare il 50% dell’orario a tempo pieno.
Il testo della nota ministeriale
Si riscontra la comunicazione pervenuta, via mail, da codesta società, che contesta l’applicazione del limite del 50% pro capite di riduzione oraria e si precisa quanto segue. La percentuale di riduzione oraria, per i contratti di solidarietà disciplinati dall’art. ,5 commi 5 e 8, della legge n. 236/1993, è espressamente prevista dalla circolare n. 8781/2009 della Direzione generale dell’attività ispettiva, che, nel richiamare gli organi ispettivi a prestare particolare attenzione agli accordi sindacali che presentino una riduzione superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, conclude: «Di conseguenza, le schede per la determinazione del contributo devono essere opportunamente rideterminate rispetto alla quota eccedente l’aliquota che è possibile concedere».L’obbligo di rideterminare una riduzione oraria superiore al 50% è inequivocabilmente affermato. Si precisa che, richiedendo che tale 50% annuo debba essere pro capite si intende prevenire il rischio di distribuzioni arbitrarie e discriminatorie del ridotto orario di lavoro a carico di taluni dipendenti. In questo modo viene fornita, altresì, una sorta di rassicurazione sulla solidità e «tenuta» dell’azienda, dal momento che la medesima dimostra che può far lavorare tutti con una percentuale di riduzione non superiore, per ciascuno, alla metà del normale orario di lavoro. II che è conforme alla ratio di questo ammortizzatore sociale che è quello della salvaguardia dei livelli occupazionali. In conclusione, per le ragioni esposte, si conferma che, per la solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, la percentuale massima consentita di riduzione annua per ogni singolo lavoratore è pari al 50%.