Ancora pochi giorni ed entrerà definitivamente in vigore il disposto dei commi 911 – 914 di cui la legge di N. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità 2018).
Secondo il testo della norma infatti non sarà più possibile dal 01/07/2018 corrispondere retribuzioni in contante direttamente al lavoratore, indipendentemente dalla tipologia di rapporti di lavoro instaurato.
Ricadono nel nuovo obbligo di legge tutti i datori di lavoro del settore privato per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato di cui l’articolo 2094 del codice civile, vi rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (il lavoro autonomo occasionale) nonché i soci lavoratori di cooperative. Restano invece esclusi i rapporti di lavoro domestici ed il pubblico impiego.
Tra le conseguenze, la più evidente, è la definitiva abolizione quale strumento di certificazione dell’avvenuto pagamento della retribuzione della “firma della busta paga”. Una conseguenza che può sembrare banale, ma che di fatto incide moltissimo sulle modalità con cui i datori di lavoro ed i committenti potranno dimostrare l’adempimento della principale obbligazione datoriale: il pagamento della retribuzione.
Gli unici mezzi di pagamento (tracciabili) ammessi saranno:
- Bonifico Bancario o Postale.
- Pagamento in contanti presso uno sportello bancario/postale dove il datore di lavoro o committente abbia un conto.
- Assegno intestato al lavoratore o in caso di comprovato impedimento, intestato ad un suo delegato.
Multe salate per chi non rispetterà il nuovo precetto legislativo, è prevista infatti per le aziende che trasgrediranno la norma una sanzione pecuniaria che andrà da un massimo di € 1000,00 ad un massimo di € 5000,00.
In conseguenza del nuovo sistema di pagamento, dal 01/07/2018 non sarà più possibile erogare in contante neppure gli anticipi di stipendio, anch’essi da corrispondere con mezzi di pagamento tracciati. Stando al testo legislativo, non sembrano rientrare nel perimetro dell’obbligo gli anticipi spese corrisposti in occasione di missioni. La deduzione sovviene in quanto la legge parla di retribuzioni, mentre invece, gli anticipi spese corrisposti per finanziare spese di viaggio, vitto o alloggio, non rientrano in questa fattispecie.
Rispetto all’originaria proposta di legge (Proposta 1041 Di Salvo) non sarà necessario inserire nella comunicazione obbligatoria fatta al centro per l’impiego competente, gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione.